LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: RELAZIONE OCC PIÙ COMPLETA

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: RELAZIONE OCC PIÙ COMPLETA
Con ordinanza n. 11603 del 28 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato il contenuto della relazione dell’OCC nella domanda di liquidazione controllata presentata dal debitore.

La Corte ha chiarito che la liquidazione controllata non richiede un giudizio di meritevolezza analogo a quello previsto per la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Tuttavia, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024, la relazione dell’OCC deve indicare in modo chiaro le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni.

Questi elementi non diventano un nuovo requisito soggettivo di accesso, ma costituiscono parte essenziale del corredo documentale necessario per valutare l’ammissibilità della domanda.

La relazione non può quindi limitarsi a una ricostruzione meramente descrittiva dei debiti. Deve spiegare come si è formata la crisi, quali redditi e beni sono disponibili, quali documenti sono stati esaminati e se la situazione rappresentata è attendibile.

Per il debitore la conseguenza pratica è rilevante: una domanda anche fondata nel merito può essere dichiarata inammissibile se la relazione dell’OCC è carente, generica o non consente al giudice di verificare i presupposti della procedura.

La pronuncia conferma il ruolo centrale dell’OCC, non come semplice allegato formale, ma come presidio di completezza, trasparenza e affidabilità della procedura.

Riferimento: Cass. civ., sez. I, 28 aprile 2026, n. 11603; art. 269, comma 2, CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024.
Torna a News