(Allegato) (parte 1)
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28
OTTOBRE 2020, N. 137
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «24 ottobre 2020» sono inserite le
seguenti: « , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25
ottobre 2020, »;
il comma 2 e' soppresso;
al comma 4, le parole: «di cui al precedente comma» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3» e le parole: «soggetti
riportati nell'Allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti
che dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle
riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1»;
al comma 5, le parole: «che non abbiano restituito il predetto
ristoro» sono sostituite dalle seguenti: «che non abbiano restituito
il predetto contributo indebitamente percepito»;
al comma 6, le parole: «procedura web» sono sostituite dalle
seguenti: «procedura telematica»;
al comma 7, dopo le parole: «sia superiore a 5 milioni di euro»
sono inserite le seguenti: «nel periodo d'imposta precedente a quello
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 9, le parole: «e a 2.000 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «e di 2.000 euro»;
al comma 11, le parole: «della presente disposizione» sono
sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»;
il comma 14 e' sostituito dal seguente:
«14. Per gli operatori dei settori economici individuati dai
codici ATECO 561030 - Gelaterie e pasticcerie, 561041 - Gelaterie e
pasticcerie ambulanti, 563000 - Bar e altri esercizi simili senza
cucina e 551000 - Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa
nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario
di elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto,
individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, e
dell'articolo 19-bis del presente decreto, il contributo a fondo
perduto di cui al presente articolo e' aumentato di un ulteriore 50
per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1»;
dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
«14-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al presente
articolo e' riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede
operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni
industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati
dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di
280 milioni di euro. Il contributo e' erogato dall'Agenzia delle
entrate previa presentazione di istanza secondo le modalita'
disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui al comma 11.
14-ter. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma
14-bis, per i soggetti di cui al medesimo comma 14-bis che svolgono
come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO
riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui
al predetto comma 14-bis e' determinato entro il 30 per cento del
contributo a fondo perduto di cui al presente articolo. Per i
soggetti di cui al comma 14-bis che svolgono come attivita'
prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano
tra quelli riportati nell'Allegato 1, il contributo di cui al comma
14-bis spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 ed e'
determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei
dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai
commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
14-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
in 2.935 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro
per l'anno 2021, di cui 477 milioni di euro per l'anno 2020 e 280
milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede, quanto a 2.930
milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34 e, quanto
a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse
rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.
14-quinquies. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40, il secondo periodo e' soppresso».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Contributo a fondo perduto da destinare agli
operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure
restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 3 novembre 2020). - 1. Al fine di sostenere gli
operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive
introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da
COVID-19, e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei
soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA
attiva, dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di svolgere come
attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati
nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la
sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da
uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto,
individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto. Il
contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a
partire dal 25 ottobre 2020.
2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma
1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11
dell'articolo 1. Il valore del contributo e' calcolato in relazione
alle percentuali riportate nell'Allegato 2.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 563
milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 34.
Art. 1-ter (Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad
ulteriori attivita' economiche). - 1. Le disposizioni di cui
all'articolo 1 si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25
ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo
35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, abbiano dichiarato di svolgere come attivita' prevalente una di
quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4 al presente
decreto.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 446
milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, in 338 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 1-quater (Fondo perequativo). - 1. Per l'anno 2021 e'
istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5.300 milioni di
euro per l'anno 2021, alimentato con quota parte delle maggiori
entrate fiscali e contributive di cui agli articoli 13-quater,
13-quinquies, 13-septies e 13-novies del presente decreto,
finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro
concesse ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del decreto-legge
20 ottobre 2020, n. 129, nonche' del presente decreto, per i soggetti
che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di
sospensioni fiscali e contributive e che registrino una significativa
perdita di fatturato. Per tali soggetti puo' essere previsto
l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e
contributivi sulla base dei parametri individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro
sette giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo'
essere adottato. Ai relativi oneri, pari a 5.300 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 1-quinquies (Modificazioni urgenti della legislazione
emergenziale). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74, dopo il comma 16-bis, come introdotto dall'articolo 19-bis del
presente decreto, e' aggiunto il seguente:
"16-ter. L'accertamento della permanenza per quattordici giorni
in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha
determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma
16-bis, come verificato dalla cabina di regia, comporta
l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle
misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la
cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti
salvi gli atti gia' adottati conformemente ai principi definiti dal
presente comma".
Art. 1-sexies (Controlli antimafia). - 1. Le previsioni del
protocollo d'intesa di cui al comma 9 dell'articolo 25 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sottoscritto tra il Ministero
dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia
delle entrate, si applicano anche in relazione ai contributi a fondo
perduto disciplinati dal presente decreto.
Art. 1-septies (Imprese sociali e inserimento lavorativo dei
lavoratori svantaggiati). - 1. L'articolo 14 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Cooperative sociali, imprese sociali e inserimento
lavorativo dei lavoratori svantaggiati). - 1. Al fine di favorire
l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori
disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma
3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, stipulano con le
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e
con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle
cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, con i consorzi di cui all'articolo 8 della
stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 112, convenzioni quadro su base territoriale, che
devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi
di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle
cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese
associate o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalita' di adesione da parte delle imprese
interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da
inserire al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale;
l'individuazione dei disabili e' curata dai servizi di cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalita' di attestazione del valore complessivo del
lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione
con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in
cooperativa e nell'impresa sociale;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore
unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3,
secondo criteri di congruita' con i costi del lavoro derivati dai
contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali
e dalle imprese sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a
favore delle cooperative sociali e delle imprese sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia
sociale di cui all'articolo 13, di una struttura tecnico-operativa
senza scopo di lucro a supporto delle attivita' previste dalla
convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota
d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.
3. Qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e
nelle imprese sociali, realizzato ai sensi dei commi 1 e 2, riguardi
i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e
difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base
all'esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai
fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3
della stessa legge, cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero
delle coperture per ciascuna impresa e' dato dall'ammontare annuo
delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di
cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime
stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti
percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che
occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruita' della computabilita'
dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale e nell'impresa sociale
e' verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e'
subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di
lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota
d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della
legge 12 marzo 1999, n. 68"».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«primo comma»;
al comma 2, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 1»;
alla rubrica, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «primo comma».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «Fondo per il sostegno delle Associazioni
Sportive Dilettantistiche e delle Societa' Sportive Dilettantistiche»
sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico per il sostegno delle
associazioni e societa' sportive dilettantistiche» e le parole: «50
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «142 milioni»;
al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono stabiliti con il
provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza
del Consiglio dei ministri che dispone la loro erogazione»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le risorse di cui all'articolo 218-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, gia' nella disponibilita' del
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono
portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle
risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1».
All'articolo 4:
alla rubrica, le parole: «nella prima casa» sono sostituite dalle
seguenti: «sulla prima casa».
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Modifiche in materia di fondo di garanzia per la
prima casa). - 1. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, la lettera a) e' abrogata. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, riacquistano efficacia le disposizioni dell'articolo 1,
comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del
citato decreto-legge n. 104 del 2020.
Art. 4-ter (Semplificazioni in materia di accesso alle procedure
di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla
legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure
pendenti). - 1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) per 'consumatore': la persona fisica che agisce per scopi
estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigiana o
professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle
societa' appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI
del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti
estranei a quelli sociali";
b) all'articolo 7:
1) al comma 1, il terzo periodo e' soppresso;
2) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
"d-bis) ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due
volte;
d-ter) limitatamente al piano del consumatore, ha
determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave,
malafede o frode;
d-quater) limitatamente all'accordo di composizione della
crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei
creditori";
3) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
"2-ter. L'accordo di composizione della crisi della
societa' produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci
illimitatamente responsabili";
c) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis (Procedure familiari). - 1. I membri della stessa
famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della
crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il
sovraindebitamento ha un'origine comune.
2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano
membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli
affini entro il secondo, nonche' le parti dell'unione civile e i
conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
4. Nel caso in cui siano presentate piu' richieste di
composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri
della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti
per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice
adito per primo.
5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di
composizione della crisi e' ripartita tra i membri della famiglia in
misura proporzionale all'entita' dei debiti di ciascuno. Quando uno
dei debitori non e' un consumatore, al progetto unitario si applicano
le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi";
d) all'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. La proposta di piano del consumatore puo' prevedere
anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da
contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio,
del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni
di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1,
secondo periodo.
1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di
accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il
rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto
di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del
debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha
adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al
pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
1-quater. Quando l'accordo e' proposto da un soggetto che non
e' consumatore e contempla la continuazione dell'attivita' aziendale,
e' possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle
rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su
beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data
della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le
proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del
debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di
composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe
essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione
del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate
a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro
sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del
debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici
fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo
domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono
comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali
accertamenti pendenti";
e) all'articolo 9:
1) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
"3-bis. Alla proposta di piano del consumatore deve essere
allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi,
che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della
diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del
debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilita'
della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione
del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto
del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione
dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in
relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea
una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale,
moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti
del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159";
2) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
"3-bis.1. Alla domanda di accordo di composizione della
crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata
dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della
diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del
debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del
debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilita'
della documentazione depositata a corredo della domanda, nonche'
sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
f) la percentuale, le modalita' e i tempi di
soddisfacimento dei creditori;
g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione
delle classi, ove previste dalla proposta.
3-bis.2. L'organismo di composizione della crisi, nella sua
relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini
della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito
creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un
consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma
3-bis.
3-bis.3. L'organismo di composizione della crisi, entro
sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del
debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici
fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo
domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono
comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali
accertamenti pendenti";
f) all'articolo 12, dopo il comma 3-bis sono inseriti i
seguenti:
"3-ter. Il creditore che ha colpevolmente determinato la
situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di
accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui
all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, non puo' presentare opposizione o reclamo in
sede di omologa, anche se dissenziente, ne' far valere cause di
inammissibilita' che non derivino da comportamenti dolosi del
debitore.
3-quater. Il tribunale omologa l'accordo di composizione
della crisi anche in mancanza di adesione da parte
dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione e' decisiva ai
fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11,
comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione
dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di
soddisfacimento della predetta amministrazione e' conveniente
rispetto all'alternativa liquidatoria";
g) all'articolo 12-bis:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Verificate l'ammissibilita' e la fattibilita' del piano
nonche' l'idoneita' dello stesso ad assicurare il pagamento dei
crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in
ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il
piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di
pubblicita'. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a
terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve
essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi.
Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del
provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato";
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Il creditore che ha colpevolmente determinato la
situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i
principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non puo' presentare
opposizione o reclamo in sede di omologa, ne' far valere cause di
inammissibilita' che non derivino da comportamenti dolosi del
debitore";
3) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
e comma 3-bis";
h) all'articolo 13:
1) al comma 3, le parole: "e dei crediti di cui all'articolo
7, comma 1, terzo periodo" sono soppresse;
2) al comma 4-bis, dopo le parole: "di cui alla presente
sezione" sono inserite le seguenti: ", compresi quelli relativi
all'assistenza dei professionisti,";
i) all'articolo 14-ter, dopo il comma 7 e' aggiunto il
seguente:
"7-bis. Il decreto di apertura della liquidazione della
societa' produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci
illimitatamente responsabili";
l) l'articolo 14-decies e' sostituito dal seguente:
"Art. 14-decies (Azioni del liquidatore). - 1. Il
liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendente,
prosegue ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la
disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni
azione diretta al recupero dei crediti.
2. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se
pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli
atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le
norme del codice civile.
3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o
proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando e' utile per il
miglior soddisfacimento dei creditori";
m) dopo l'articolo 14-terdecies e' inserito il seguente:
"Art. 14-quaterdecies (Debitore incapiente). - 1. Il debitore
persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai
creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno in
prospettiva futura, puo' accedere all'esdebitazione solo per una
volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro
anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilita'
rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura
non inferiore al 10 per cento. Non sono considerati utilita', ai
sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma
erogati.
2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere
condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e
quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia
in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della
meta', moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei
componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE
prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
3. La domanda di esdebitazione e' presentata per il tramite
dell'organismo di composizione della crisi al giudice competente,
unitamente alla seguente documentazione:
a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle
somme dovute;
b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione
compiuti negli ultimi cinque anni;
c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi
tre anni;
d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari
e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
4. Alla domanda deve essere allegata una relazione
particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che
comprende:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della
diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del
debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del
debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilita'
della documentazione depositata a corredo della domanda.
5. L'organismo di composizione della crisi, nella sua
relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini
della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito
creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito
disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso
tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non
inferiore a quella indicata al comma 2.
6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono
ridotti della meta'.
7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili,
valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine,
l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella
formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione,
indicando le modalita' e il termine entro il quale il debitore deve
presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la
dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi
dei commi 1 e 2.
8. Il decreto e' comunicato al debitore e ai creditori, i
quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni.
Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice,
instaurato nelle forme ritenute piu' opportune il contraddittorio tra
i creditori opponenti e il debitore, conferma o revoca il decreto. La
decisione e' soggetta a reclamo da presentare al tribunale; del
collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il
provvedimento.
9. L'organismo di composizione della crisi, se il giudice ne
fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare
l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del
consumatore pendenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il debitore puo' presentare, fino
all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio
2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non
superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di
accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformita' a
quanto previsto dal presente articolo. Il termine decorre dalla data
del decreto con cui il tribunale assegna il termine e non e'
prorogabile. L'istanza e' inammissibile se presentata nell'ambito di
un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso
del quale e' gia' stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte
le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27
gennaio 2012, n. 3.
4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di
adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano, deposita
fino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente
l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresi' la
documentazione che comprova la necessita' della modifica dei termini.
Il differimento dei termini non puo' essere superiore di sei mesi
rispetto alle scadenze originarie. Il tribunale, riscontrata la
sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 o di cui
all'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede
all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.
Art. 4-quater (Sospensione delle procedure di sequestro o
pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia). - 1.
A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e al fine
di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la
ripresa economica nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1,
2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le risorse
provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di
cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su
conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione
del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa
ricostruzione, nonche' i contributi e ogni ulteriore risorsa
destinati al finanziamento degli interventi inerenti alla
ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e
alla ripresa economica dei territori colpiti non sono soggetti a
procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione
forzata in virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare,
restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i
pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al
primo periodo non sono altresi' da ricomprendere nel fallimento e
sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge
fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche'
del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e
al secondo periodo si applicano fino al 31 marzo 2021».
All'articolo 5:
al comma 1, dopo la parola: «convertito» sono inserite le
seguenti: « , con modificazioni, »;
al comma 4, le parole: «dalla data di entra» sono sostituite
dalle seguenti: «dalla data di entrata»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "esistenti almeno dal 1° gennaio
2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da almeno un anno
prima della richiesta di accesso alla misura" e le parole: "fino
all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono
sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro
nei tre anni d'imposta";
b) il comma 4 e' abrogato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano nei
limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione
ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 80 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126»;
al comma 6, lettera a), le parole: «1 luglio», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio»;
al comma 7, le parole: «pari a» sono sostituite dalle seguenti:
«valutati in» e le parole: «e a» sono sostituite dalle seguenti: «e
in»;
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del
settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e
5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano,
alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di
contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo
articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con
riferimento al contributo dovuto per l'annualita' 2020».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«primo comma»;
al comma 3, numero 2), dopo le parole: «vigenti disposizioni»
sono inserite le seguenti: «dell'Unione europea» e le parole: «1
marzo» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo».
Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Misure urgenti per il sostegno dei settori del
turismo e della cultura e per l'internazionalizzazione). - 1. Il
fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, e' incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato
di 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 182, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "accompagnatori
turistici" sono inserite le seguenti: "e le imprese, non soggette a
obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi
regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le
attivita' riferite al codice ATECO 49.31.00,".
3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato
di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per
l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di
euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite
dal settore delle fiere e dei congressi.
4. Il fondo di cui al comma 3 e' incrementato di 1 milione di
euro per l'anno 2021 per il ristoro, nella misura di 1 milione di
euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima, delle
perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali
in programma nel territorio italiano, limitatamente alle spese
sostenute per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei
dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del
conseguente annullamento delle presenze di pubblico a tali eventi.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente
decreto.
5. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238,
dopo le parole: "i festival musicali e operistici italiani" sono
inserite le seguenti: "e le orchestre giovanili italiane" e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche', a decorrere
dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro a favore della
Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini".
6. Nel titolo della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le
parole: "dei festival musicali ed operistici italiani" sono inserite
le seguenti: "e delle orchestre giovanili italiane".
7. All'onere derivante dal comma 5 si provvede a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile
1985, n. 163.
8. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, le parole: "a decorrere dalla data di pubblicazione" sono
sostituite dalle seguenti: "nelle more della pubblicazione".
9. I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1,
lettera d), e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli
182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nonche' dell'articolo 91, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle
imposte sui redditi e non rilevano altresi' ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ne' alla formazione del valore della
produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446.
10. Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai
soli fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 9, i
documenti unici di regolarita' contributiva in corso di validita'
alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validita' nel
periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.
11. Per il ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti
gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, situati nei
territori dei comuni anche aderenti all'Associazione nazionale citta'
delle Grotte, in conseguenza delle misure restrittive adottate per
contenere l'epidemia da COVID-19, nel limite di spesa di cui al
presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo un Fondo per la valorizzazione delle
grotte con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021.
12. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di assegnazione e ripartizione delle
risorse agli enti gestori dei siti, tenendo conto dell'impatto
economico negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 2 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del
presente decreto.
14. Per il sostegno dell'internazionalizzazione le disponibilita'
del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 400 milioni
di euro per l'anno 2020, e l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020,
per le finalita' di cui alla lettera d) del medesimo comma.
15. Al fine di sostenere, nel limite dello stanziamento di cui al
presente comma, le strutture destinate all'ospitalita' degli studenti
universitari fuori sede, ai collegi universitari di merito
accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e'
riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
16. Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 15.
17. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a 3 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente
decreto.
18. All'articolo 27, comma 6, del testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "In
caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione
sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma
giuridica del titolare, la concessione e' convertita in concessione a
carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo
titolare".
19. L'articolo 27, comma 6, del testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti
nazionali.
20. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 14 del presente
articolo, pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 6-ter (Misure urgenti a sostegno dell'attivita' di rivendita
di giornali e riviste). - 1. A titolo di sostegno economico per gli
ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento
dell'attivita' durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione
del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi
per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da
lavoro dipendente, e' riconosciuto un contributo una tantum fino a
1.000 euro, entro il limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021,
che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle
risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla
ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale
al contributo spettante. Il contributo e' riconosciuto previa istanza
al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28
febbraio 2021, secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020. Per quanto non previsto dal
presente articolo si applicano le disposizioni di cui al citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,2 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse
del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della
quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che e'
corrispondentemente incrementato di 7,2 milioni di euro per l'anno
2021. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a
7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
34, comma 6, del presente decreto».
L'articolo 7 e' soppresso.
Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Misure di sostegno ai familiari del personale di
bordo posto sotto sequestro). - 1. Le risorse del Fondo di cui
all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono
destinate, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2 del
presente articolo, anche alla corresponsione nell'anno 2021 di misure
di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi alle
imprese di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di
forze straniere anche non regolari.
2. Ai fini indicati dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo
5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e' incrementato
di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definiti i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi
di cui al comma 1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2,
che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli
avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6,
del presente decreto».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «riportati nella tabella di cui
all'Allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai codici
ATECO riportati nell'Allegato 1»;
al comma 4, le parole: «in 259,2 milioni di euro per l'anno 2020
e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «in 274,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,5 milioni
di euro per l'anno 2021».
Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
«Art. 8-bis (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli
immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese
interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020). - 1. Alle
imprese operanti nei settori riferiti ai codici ATECO riportati
nell'Allegato 2, nonche' alle imprese che svolgono le attivita' di
cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa
nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario
di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con
le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto,
spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili
a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del
presente decreto, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 234,3
milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni di euro per l'anno
2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti
all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 8-ter (Riduzione degli oneri delle bollette elettriche). -
1. Ai fini di ridurre nell'anno 2021 la spesa sostenuta dai titolari
delle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi
domestici e che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA
attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come
attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati
negli Allegati al presente decreto, con riferimento alle voci della
bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e
"oneri generali di sistema", nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione
iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Per l'attuazione del comma 1, l'Autorita' di regolazione per
energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti,
ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in
via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia
elettrica nonche' le componenti a copertura degli oneri generali di
sistema, definendo altresi' il periodo temporale di rideterminazione
delle tariffe e delle componenti e le relative modalita' attuative ai
fini del rispetto della spesa autorizzata di cui al comma 1, in modo
che:
a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel
terzo trimestre dell'anno 2020, delle componenti tariffarie fisse
applicate per punto di prelievo;
b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3
kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non
superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel terzo
trimestre dell'anno 2020, si otterrebbe assumendo un volume di
energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un
livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6,
del presente decreto.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
versare l'importo di cui al comma 1 sul conto emergenza COVID-19
istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali,
nella misura del 50 per cento entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e,
per il restante 50 per cento, entro il 30 maggio 2021. L'ARERA
assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a
compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e di
misura di cui al comma 2 e degli oneri generali di sistema».
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: «indicate nella tabella di cui
all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «riferite ai codici
ATECO riportati nell'Allegato 1»;
al comma 3, al primo periodo, la parola: «101,6» e' sostituita
dalla seguente: «112,7» e il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo
si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del
decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro sessanta
giorni a far data dal 9 novembre 2020»;
al comma 4, la parola: «121,3» e' sostituita dalla seguente:
«137»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si
esercitano le attivita' riferite ai codici ATECO riportati
nell'Allegato 1».
Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli
immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita'
riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2). - 1. Ferme
restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, e dell'articolo 9 del presente decreto, in
considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta
municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro
il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative
pertinenze in cui si esercitano le attivita' riferite ai codici ATECO
riportati nell'Allegato 2, a condizione che i relativi proprietari
siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate e che gli immobili
siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale,
caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di
rischio alto, individuate, alla data del 26 novembre 2020, con
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre
2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto.
2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal
comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 31,4 milioni di euro per
l'anno 2020. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo
periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78
del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro sessanta
giorni a far data dal 9 novembre 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7
milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 34.
Art. 9-ter (Individuazione dei soggetti esenti dal versamento
dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico
esercizio). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78,
comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, e agli articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1, del presente
decreto si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale
propria (IMU), come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle
attivita' economiche indicate dalle predette disposizioni.
2. Al fine di promuovere la ripresa delle attivita' turistiche,
danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di
pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991,
n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti
l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito
dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8, gia' esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi
dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento
del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge
27 dicembre 2019, n. 160.
3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i
titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti
l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, gia' esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai
sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del
2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal
pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti,
della legge n. 160 del 2019.
4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021, le
domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di
ampliamento delle superfici gia' concesse sono presentate in via
telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la
sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza
applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di
distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1°
gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera
temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse
culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2,
di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano,
attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purche'
funzionali all'attivita' di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del
1991, non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21
e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo
precedente e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai
commi 2 e 3, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per
l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si
provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal
comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, il decreto e' comunque adottato.
7. All'onere derivante dai commi da 2 a 6, pari a 82,5 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del
presente decreto.
8. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "adiacenti" e' sostituita dalla seguente:
"prospicienti";
b) la parola: "particolare" e' sostituita dalla seguente:
"eccezionale".
Art. 9-quater (Fondo per la sostenibilita' del pagamento degli
affitti di unita' immobiliari residenziali). - 1. Per l'anno 2021, al
locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta
tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del
locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere
alla data del 29 ottobre 2020, e' riconosciuto, nel limite massimo di
spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per
cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di
1.200 euro per singolo locatore.
2. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1,
il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la
rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione
utile ai fini dell'erogazione del contributo.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuate le
modalita' applicative del presente articolo, la percentuale di
riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle
domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di
cui al comma 4, nonche' le modalita' di monitoraggio delle
comunicazioni di cui al comma 2.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo denominato "Fondo per la sostenibilita' del pagamento degli
affitti di unita' immobiliari residenziali", con una dotazione pari a
50 milioni di euro per l'anno 2021.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
34, comma 6, del presente decreto.
Art. 9-quinquies (Estensione della proroga del termine di
versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli
indici sintetici di affidabilita' fiscale). - 1. Nei confronti dei
soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati
approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale, individuati
dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
operanti nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati
nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede
operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno
scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto,
individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente
decreto, ovvero esercenti l'attivita' di gestione di ristoranti nelle
aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di
elevata gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre
2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, la proroga al 30
aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica
rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP), dovuto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista
dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, si
applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98. Non si
fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,8
milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 34.».
Nel titolo I, dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 10-bis (Detassazione di contributi, di indennita' e di ogni
altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi
all'emergenza COVID-19). - 1. I contributi e le indennita' di
qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della
medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle
modalita' di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti
esercenti impresa, arte o professione, nonche' ai lavoratori
autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai
fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle
misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di
emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe.
Art. 10-ter (Proroga dell'esercizio di poteri speciali nei
settori di rilevanza strategica). - 1. Ai commi 3-bis e 3-quater
dell'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,
le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 30 giugno 2021".».
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: «in relazione ai quali » sono sostituite
dalle seguenti: «in relazione al quale ».
All'articolo 12:
al comma 1, ultimo periodo, le parole: «sei settimane del
presente comma » sono sostituite dalle seguenti: «sei settimane di
cui al presente comma»;
al comma 3, le parole: «primo gennaio» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio» e le parole: «di cui al comma 2» sono
soppresse;
il comma 7 e' soppresso;
al comma 12, dopo le parole: «Cassa integrazione in deroga » e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «.»;
al comma 14, dopo le parole: «14 agosto 2020, n. 104,» sono
inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126,»;
al comma 15, dopo le parole: «14 agosto 2020, n. 104,» sono
inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La facolta' di cui al periodo precedente puo' essere esercitata
anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal
beneficio»;
dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti:
«16-bis. All'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
contributo di cui al presente comma e' attribuito anche, per un
periodo massimo di dodici mesi ed entro il limite di spesa di 1
milione di euro per l'anno 2021, con riferimento alle nuove
assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere
dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021".
16-ter. Agli oneri di cui al comma 16-bis, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del
presente decreto»;
al comma 17, le parole: «valutate in 3 milioni di» sono
sostituite dalle seguenti: «, valutate in 3 milioni di euro»;
alla rubrica, le parole: «per aziende» sono sostituite dalle
seguenti: «per datori di lavoro».
Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis (Misure in materia di integrazione salariale). - 1.
Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio
delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da
COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e quelli di trasmissione dei dati necessari per
il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della
disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.
2. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12
sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data
del 9 novembre 2020.
3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nel limite
massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro, ripartito in 41,1
milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e
assegno ordinario e in 16,7 milioni di euro per i trattamenti di
cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del
limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica
il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori
domande.
4. Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2
e 3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a
1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 2,5 milioni
di euro per l'anno 2021, mediante le maggiori entrate derivanti dai
commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi
dell'articolo 34 e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 12-ter (Ulteriori misure in materia di integrazione
salariale). - 1. I trattamenti di integrazione salariale di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono
riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9
novembre 2020, nel limite di 35,1 milioni di euro, ripartito in 24,9
milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e
assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di
cassa integrazione in deroga.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35,1
milioni di euro per l'anno 2021 e valutati in 0,6 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 12-quater (Misure in favore degli operatori volontari del
servizio civile universale). - 1. In deroga a quanto previsto
all'articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40,
nell'anno 2021 sono ammessi a svolgere il servizio civile universale
i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano
compiuto il ventottesimo e non superato il ventinovesimo anno di
eta', a condizione che abbiano interrotto lo svolgimento del servizio
civile nell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 ».
All'articolo 13:
al comma 1, dopo le parole: «assicurazione obbligatoria» sono
inserite le seguenti: «contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali» ed e' aggiunto, in fine, il seguente segno di
interpunzione: «.»;
al comma 2, le parole: «a cura dall'Agenzia» sono sostituite
dalle seguenti: «a cura dell'Agenzia»;
alla rubrica, dopo le parole: «l'assicurazione» e' inserita la
seguente: «obbligatoria».
Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis (Sospensione dei versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede
operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive
appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati
nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2). - 1. La sospensione dei
versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui
all'articolo 13, si applica anche in favore dei datori di lavoro
privati appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO
riportati nell'Allegato 1. La predetta sospensione non opera
relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.
2. E' altresi' sospeso il versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei
datori di lavoro privati che abbiano unita' produttive od operative
nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario
di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con
le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto,
appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati
nell'Allegato 2.
3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori di lavoro
sono comunicati, a cura dell'Agenzia delle entrate, all'INPS, al fine
di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure
concernenti la sospensione.
4. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
sospesi ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il
16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro
rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata
entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non
consecutive, determina la decadenza dal beneficio della
rateizzazione.
5. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti in
coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di
aiuti di Stato.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 206
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
34.
Art. 13-ter (Sospensione dei versamenti tributari). - 1. Per i
soggetti che esercitano le attivita' economiche sospese ai sensi
dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede
operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per i soggetti
che esercitano le attivita' dei servizi di ristorazione che hanno
domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del
territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o
massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli
2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, nonche'
per i soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici
ATECO riportati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attivita'
alberghiera, l'attivita' di agenzia di viaggio o quella di tour
operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa
nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario
di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con
le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, sono
sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli
articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale
regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di
sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti
finanziari per garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato, le
regioni e i comuni;
b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.
2. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di
quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima
rata entro il 16 marzo 2021.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549
milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 34.
Art. 13-quater (Sospensione dei versamenti tributari e
contributivi in scadenza nel mese di dicembre). - 1. Per i soggetti
esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio
dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro
nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per
cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese
dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di
dicembre 2020 relativi:
a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli
articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale
regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di
sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti
finanziari per garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato, le
regioni e i comuni;
b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
2. I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i
soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno
il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel
territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attivita' di impresa,
di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere
dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del
fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti che
esercitano le attivita' economiche sospese ai sensi dell'articolo 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre
2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in
qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano
le attivita' dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale,
sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale,
caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita' e da un
livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre
2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi
degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente
decreto, nonche' ai soggetti che operano nei settori economici
riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, ovvero esercitano
l'attivita' alberghiera, l'attivita' di agenzia di viaggio o di tour
operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa
nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario
di massima gravita' e da un livello di rischio alto, come individuate
alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della
salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis
del presente decreto.
4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica
soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un
massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso
di quanto gia' versato.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.925
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
34.
Art. 13-quinquies (Proroga del termine di versamento del secondo
acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP). - 1. Per i soggetti
esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio
dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata
dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30
novembre 2020 e' prorogato al 10 dicembre 2020.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 98 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 9-quinquies del
presente decreto, che disciplinano la proroga del termine di
versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui
redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici
di affidabilita' fiscale.
3. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non
superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e
che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento
della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e
dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2019, e' prorogato al 30 aprile 2021.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresi', a
prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto
comma, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione
che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati
negli Allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle
aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di
massima gravita' e da un livello di rischio alto, come individuate
alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della
salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis
del presente decreto, ovvero per gli esercenti servizi di
ristorazione nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da
uno scenario di elevata gravita' e da un livello di rischio alto,
come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre
2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto.
5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 30 aprile 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di
quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima
rata entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto
gia' versato.
6. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "30 aprile 2021".
7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, valutati in 1.759
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
34.
Art. 13-sexies (Proroga del termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP). - 1. Il
termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in
materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attivita'
produttive, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza
il 30 novembre 2020, e' prorogato al 10 dicembre 2020.
Art. 13-septies (Proroga del termine per le definizioni
agevolate). - 1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, le parole: "10 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "1° marzo 2021".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai
sensi dell'articolo 34.
Art. 13-octies (Proroga dell'accesso al cosiddetto Fondo
Gasparrini). - 1. All'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "ventiquattro mesi";
b) al comma 2-bis, le parole: "31 dicembre 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
Art. 13-novies (Proroga dei termini per i versamenti del prelievo
erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773). - 1. Il versamento del saldo del prelievo
erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del
canone concessorio del quinto bimestre 2020 e' effettuato in misura
pari al 20 per cento del dovuto sulla base della raccolta di gioco
del medesimo bimestre, con scadenza entro il 18 dicembre 2020. La
restante quota, pari all'80 per cento, puo' essere versata con rate
mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati
giorno per giorno. La prima rata e' versata entro il 22 gennaio 2021
e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo;
l'ultima rata e' versata entro il 30 giugno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 559
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
34.
Art. 13-decies (Razionalizzazione dell'istituto della
rateizzazione). - 1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente:
"1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di
cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa
richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi
del comma 3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e
ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti alla data di
presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive";
b) dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti:
"1-quater.1. Non puo' in nessun caso essere concessa la
dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi
dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di
accoglimento della richiesta di cui al comma 1.
1-quater.2. Il pagamento della prima rata determina
l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a
condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo
o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo
non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso
provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati".
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai provvedimenti di
accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione
presentate a decorrere dal 30 novembre 2020.
3. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a
decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre
2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, ultimo
periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1973, la temporanea situazione di obiettiva difficolta' e'
documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le
somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro.
4. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con
riferimento alle richieste di rateazione di cui al comma 3, gli
effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si
determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione,
di dieci rate, anche non consecutive.
5. I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali,
anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1
e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
intervenuta la decadenza dal beneficio possono essere nuovamente
dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973, presentando la richiesta di
rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessita' di saldare le
rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di
accoglimento si applicano le disposizioni del comma 4.
6. All'articolo 68, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali dilazioni
possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali,
alla medesima data, si e' determinata l'inefficacia delle definizioni
di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
e all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute".
Art. 13-undecies (Disposizioni in materia di contribuzione
volontaria). - 1. In via eccezionale, in considerazione della
situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a
quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari all'INPS,
dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono
considerati validi anche se effettuati in ritardo, purche' entro i
due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente
decreto.
Art. 13-duodecies (Disposizioni di adeguamento e di
compatibilita' degli aiuti con le disposizioni europee). - 1. Per la
classificazione e l'aggiornamento delle aree del territorio
nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima
gravita' e da un livello di rischio alto, si rinvia alle ordinanze
del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 19-bis.
2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli
articoli 1, 1-bis, 8-bis, 9-bis, 9-quinquies, 13-bis, 13-ter,
13-terdecies e 22-bis, anche in conseguenza delle ordinanze del
Ministro della salute del 10 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020, e
del 20 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del
21 novembre 2020, nonche' in conseguenza delle eventuali successive
ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo
19-bis, si provvede nei limiti del fondo allo scopo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
una dotazione di 1.790 milioni di euro per l'anno 2020 e 190,1
milioni di euro per l'anno 2021.
3. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono utilizzate anche
per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla
contabilita' speciale n. 1778, intestata: "Agenzia delle Entrate -
Fondi di bilancio". In relazione alle maggiori esigenze derivanti
dall'attuazione degli articoli 9-bis, 13-bis, 13-terdecies e 22-bis,
il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al
comma 2, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
4. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio
finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere
utilizzate per le medesime finalita' previste dal comma 2 anche negli
esercizi successivi.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis e 9-bis
si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti
dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e
successive modificazioni.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai
sensi dell'articolo 34.
Art. 13-terdecies (Bonus baby-sitting). - 1. A decorrere dalla
data del 9 novembre 2020 limitatamente alle aree del territorio
nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un
livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della
salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis
del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione
dell'attivita' didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo
grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali
dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o
piu' bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite
massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni
effettuate nel periodo di sospensione dell'attivita' didattica in
presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri. La fruizione del bonus di cui al presente articolo e'
riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole
ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in
modalita' agile, ed e' subordinata alla condizione che nel nucleo
familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di
sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione
dell'attivita' lavorativa o altro genitore disoccupato o non
lavoratore.
2. Il beneficio di cui al presente articolo si applica, in
riferimento ai figli con disabilita' in situazione di gravita'
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali
sia stata disposta la sospensione dell'attivita' didattica in
presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i
quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3
novembre 2020.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei
confronti dei genitori affidatari.
4. Il bonus non e' riconosciuto per le prestazioni rese dai
familiari.
5. Il bonus e' erogato mediante il Libretto Famiglia di cui
all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La
fruizione del bonus di cui al presente articolo e' incompatibile con
la fruizione del bonus per la frequenza di asili nido di cui
all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
6. I benefici di cui ai commi da 1 a 5 sono riconosciuti nel
limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base
delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al
primo periodo, l'INPS procede al rigetto delle ulteriori domande
presentate.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, primo periodo, pari a 7,5
milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da
finanziare e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di
indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 34.
Art. 13-quaterdecies (Fondo straordinario per il sostegno degli
enti del Terzo settore). - 1. Al fine di far fronte alla crisi
economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione
delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo
straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore", con una
dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per interventi in
favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali e delle province autonome, di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.
383, nonche' delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale,
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, iscritte nella relativa anagrafe.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse
del fondo tra le regioni e le province autonome, anche al fine di
assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il
territorio nazionale.
3. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente
articolo non e' cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e
3.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai
sensi dell'articolo 34.
Art. 13-quinquiesdecies (Rifinanziamento dei CAF). - 1. Al fine
di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di
ricevere l'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni
sostitutive uniche ai fini dell'ISEE, affidata ai centri di
assistenza fiscale (CAF), e' autorizzata per l'anno 2020 la spesa di
5 milioni di euro, da trasferire all'INPS. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini
di saldo netto da finanziare e a 5 milioni di euro per l'anno 2021 in
termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede ai sensi
dell'articolo 34.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 sono altresi'
utilizzate le risorse residue di cui al comma 10 dell'articolo 82 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti dello stanziamento ivi
previsto, per la parte non gia' utilizzata ai fini del Reddito di
emergenza.
Art. 13-sexiesdecies (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1833 e della
direttiva (UE) 2020/739). - 1. Gli allegati XLVII e XLVIII annessi al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai
seguenti:
"ALLEGATO XLVII
INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO
Le misure previste nel presente allegato devono essere
applicate secondo la natura delle attivita', la valutazione del
rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in
questione.
Nella tabella, 'raccomandato' significa che le misure
dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i
risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.
+----------------------------+--------------------------------------+
| | B. Livelli di contenimento |
|A. Misure di contenimento +--------------------------------------+
| |2 |3 |4 |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|Luogo di lavoro |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|1. Il luogo di lavoro deve | | | |
|essere separato da qualsiasi| | | |
|altra attivita' svolta nello| | | |
|stesso edificio |No |Raccomandato |Si' |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|2. Il luogo di lavoro deve | | | |
|essere sigillabile in modo | | | |
|da consentire la fumigazione|No |Raccomandato |Si' |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|Impianti |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|3. Il materiale infetto, | | | |
|compreso qualsiasi animale, | |Si', in caso | |
|deve essere manipolato in | |di infe- | |
|cabine di sicurezza o in | |zione tras- | |
|condizioni di isolamento o |Se del |messa per via| |
|di adeguato contenimento |caso |aerea |Si' |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|Attrezzature |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|4. L'aria in entrata e in | | | |
|uscita dal luogo di lavoro | |Si', per | |
|deve essere filtrata con un | |l'aria in |Si', per |
|sistema di filtrazione | |entrata e |l'aria in |
|HEPA(1) o simile |No |in uscita |uscita |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
| | |Si', per | |
| | |bancone, | |
| | |pavimento e | |
| | |altre super- | |
| | |fici deter- |Si' per ban- |
| |Si', per |minate nella |cone, pareti, |
|5. Superfici impermeabili |bancone e|valutazione |pavimento e |
|all'acqua e facili da pulire|pavimento|del rischio |soffitto |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|6. Il luogo di lavoro deve | | | |
|essere mantenuto a una | | | |
|pressione negativa rispetto | | | |
|alla pressione atmosferica |No |Raccomandato |Si' |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|7. Superfici resistenti ad | | | |
|acidi, alcali, solventi e |Racco- | | |
|disinfettanti |mandato |Si' |Si' |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|Sistema di funzionamento |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
| | | |Si', attra- |
|8. L'accesso deve essere | | |verso una zona|
|limitato soltanto agli |Racco- | |filtro (air- |
|operatori addetti |mandato |Si' |lock)(2) |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|9. Controllo efficace dei | | | |
|vettori, per esempio |Racco- | | |
|roditori e insetti |mandato |Si' |Si' |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|10. Procedure specifiche di | | | |
|disinfezione |Si' |Si' |Si' |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
| | | |Si', stoc- |
|11. Stoccaggio in condizioni| | |caggio in |
|di sicurezza dell'agente | | |condizioni |
|biologico |Si' |Si' |di sicurezza |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|12. Il personale deve fare | | | |
|una doccia prima di uscire | |Racco- | |
|dall'area di contenimento |No |mandato |Raccomandato |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|Rifiuti |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|13. Processo di | | | |
|inattivazione convalidato | | | |
|per lo smaltimento sicuro |Racco- |Si', sul sito| |
|delle carcasse di animali |mandato |o fuori sito |Si', sul sito |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|Altre misure |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|14. Il laboratorio deve | | | |
|contenere la propria | |Racco- | |
|attrezzatura |No |mandato |Si' |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|15. Presenza di una finestra| | | |
|di osservazione, o di una | | | |
|soluzione alternativa, che | | | |
|consenta di vedere gli |Racco- | | |
|occupanti |mandato |Raccomandato |Si' |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza
(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una
zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio. La parte esente
da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte
ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente
da porte interbloccanti.
ALLEGATO XLVIII
CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI
Nella tabella, 'raccomandato' significa che le misure
dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i
risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.
Agenti biologici del gruppo 1
Per le attivita' con agenti biologici del gruppo 1, compresi
i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4
Puo' essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni
di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una
valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una
sua parte.
+--------------------------+--------------------------------------+
| |B. Livelli di contenimento |
|A. Misure di contenimento +------------+------------+------------+
| |2 |3 |4 |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|Informazioni generali |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|1. Gli organismi vivi | | | |
|devono essere manipolati | | | |
|in un sistema che separi | | | |
|fisicamente il processo | | | |
|dall'ambiente |Si' |Si' |Si' |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|2. I gas di scarico del | | | |
|sistema chiuso devono |minimizzare | | |
|essere trattati in modo |la |impedire la |impedire la |
|da: |dispersione |dispersione |dispersione |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|3. Il prelievo di | | | |
|campioni, l'aggiunta di | | | |
|materiale a un sistema | | | |
|chiuso e il trasferimento | | | |
|di organismi vivi ad un | | | |
|altro sistema chiuso |minimizzare | | |
|devono essere effettuati |la |impedire la |impedire la |
|in modo da: |dispersione |dispersione |dispersione |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|4. La massa dei fluidi di |inattivati |inattivati |inattivati |
|coltura non puo' essere |con mezzi |con mezzi |con mezzi |
|rimossa dal sistema chiuso|chimici o |chimici o |chimici o |
|a meno che gli organismi |fisici |fisici |fisici |
|vivi non siano stati: |convalidati |convalidati |convalidati |
+--------------------------+------------+------------+------------+
| |minimizzare | | |
|5. I sigilli devono essere|la |impedire la |impedire la |
|progettati in modo da: |dispersione |dispersione |dispersione |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|6. L'area controllata deve| | | |
|essere progettata in modo | | | |
|da trattenere l'intero | | | |
|contenuto del sistema | | | |
|chiuso in caso di | | | |
|fuoriuscita |No |Raccomandato|Si' |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|7. L'area controllata deve| | | |
|essere sigillabile in modo| | | |
|da consentire la | | | |
|fumigazione |No |Raccomandato|Si' |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|Impianti | |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|8. Il personale deve avere| | | |
|accesso a impianti di | | | |
|decontaminazione e di | | | |
|lavaggio |Si' |Si' |Si' |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|Attrezzature |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|9. L'aria in entrata e in | | | |
|uscita dall'area | | | |
|controllata deve essere | | | |
|filtrata con un sistema di| | | |
|filtrazione HEPA (1) |No |Raccomandato|Si' |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|10. L'area controllata | | | |
|deve essere mantenuta a | | | |
|una pressione negativa | | | |
|rispetto alla pressione | | | |
|atmosferica |No |Raccomandato|Si' |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|11. L'area controllata | | | |
|deve essere adeguatamente | | | |
|ventilata per ridurre al | | | |
|minimo la contaminazione | | | |
|dell'aria |Raccomandato|Raccomandato|Si' |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|Sistema di funzionamento |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|12. I sistemi chiusi (2) | | | |
|devono essere situati | | |Si', e |
|all'interno di un'area | | |costruiti a |
|controllata |Raccomandato|Raccomandato|tal fine |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|13. Affissione di avvisi | | | |
|di pericolo biologico |Raccomandato|Si' |Si' |
+--------------------------+------------+------------+------------+
| | | |Si', |
| | | |attraverso |
| | | |una zona |
|14. L'accesso deve essere | | |filtro |
|limitato soltanto al | | |(airlock) |
|personale addetto |Raccomandato|Si' |(3) |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|15. Il personale deve fare| | | |
|una doccia prima di uscire| | | |
|dall'area controllata |No |Raccomandato|Si' |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|16. Il personale deve |Si', | |Si', cambio |
|indossare indumenti |indumenti da| |completo di |
|protettivi |lavoro |Si' |indumenti |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|Rifiuti |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|17. Gli effluenti dei | | | |
|lavandini e delle docce | | | |
|devono essere raccolti e | | | |
|inattivati prima dello | | | |
|scarico |No |Raccomandato|Si' |
+--------------------------+------------+------------+------------+
| |Inattivati |Inattivati |Inattivati |
| |con mezzi |con mezzi |con mezzi |
|18. Trattamento degli |chimici o |chimici o |chimici o |
|effluenti prima dello |fisici |fisici |fisici |
|scarico finale |convalidati |convalidati |convalidati |
+--------------------------+------------+------------+------------+
(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (High
Efficiency Particulate Air Filter)
(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo
dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).
(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una
zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio. La parte esente
da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte
ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e,
preferibilmente, da porte interbloccanti".
Art. 13-septiesdecies (Modifiche all'articolo 42-bis del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126). - 1. All'articolo 42-bis del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "21 dicembre 2020" sono inserite
le seguenti: "o scaduti nelle annualita' 2018 e 2019" e dopo le
parole: "sono effettuati" sono inserite le seguenti: ", nel limite
del 40 per cento dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA),";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per i soggetti che svolgono attivita' economica, la
riduzione al 40 per cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto
delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti 'de minimis', del regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo, e del regolamento (UE)
n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore
della pesca e dell'acquacoltura. I soggetti che intendono avvalersi
dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione
all'Agenzia delle entrate. Le modalita', i termini di presentazione e
il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni a far
data dal 9 novembre 2020".
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,
valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 34.
Art. 13-duodevicies (Proroga della disposizione di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di
potenziamento delle risorse umane dell'INAIL). - 1. La disposizione
di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
prorogata fino al 31 dicembre 2021.
2. Al relativo onere, pari ad euro 20.000.000, si provvede a
valere sul bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sulle risorse per la
copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti
ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini
di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 10.300.000 per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 13-undevicies (Finanziamento dei fondi bilaterali di cui
all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
per l'erogazione dell'assegno ordinario COVID-19). - 1. I fondi
bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, sono autorizzati ad utilizzare le somme
stanziate dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno ordinario COVID-19 fino
alla data del 12 luglio 2020 ».
All'articolo 14:
al comma 2, alinea, le parole: «relative alle mensilita' » sono
sostituite dalle seguenti: «relativa alle mensilita' »;
al comma 4, le parole: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 »
sono sostituite dalle seguenti: «medesimo decreto-legge n. 34 del
2020 ».
All'articolo 15:
al comma 6, il secondo periodo e' soppresso e, al terzo periodo,
le parole: «dal 1 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: «dal 1°
gennaio »;
al comma 8, le parole: «trova applicazione di quanto previsto »
sono sostituite dalle seguenti: «si applica quanto previsto »;
al comma 10, dopo le parole: «L'autorizzazione » sono inserite le
seguenti: «di spesa ».
Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Indennita' per i lavoratori stagionali del turismo,
degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per gli incaricati
alle vendite nonche' disposizioni per promuovere l'occupazione
giovanile). - 1. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui
all'articolo 15, comma 1, e' erogata una tantum un'ulteriore
indennita' pari a 1.000 euro.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e
degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il
30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per
almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di
pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASpI, alla
data del 30 novembre 2020, e' riconosciuta un'indennita'
onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La medesima indennita' e'
riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso
imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli
stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il
30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per
almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di
pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASpI, alla
data del 30 novembre 2020.
3. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.000
euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o
sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati
nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori
diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo
periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di
contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui
all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in
essere alla data del 30 novembre 2020. Gli stessi, per tali
contratti, devono essere gia' iscritti alla data del 17 marzo 2020
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di
almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno
2019 derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e
titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla
data del 30 novembre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del
turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei
requisiti di seguito elencati, e' riconosciuta un'indennita'
onnicomprensiva pari a 1.000 euro:
a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il
30 novembre 2020 di uno o piu' contratti di lavoro a tempo
determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di
durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro
a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla
lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarita', alla data del 30 novembre 2020, di
pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1°
gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un
reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione ne'
di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal
contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione
dell'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16 del medesimo
decreto, e' riconosciuta un'indennita' pari a 1.000 euro. La medesima
indennita' e' erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri
versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un
reddito non superiore a 35.000 euro.
7. Il requisito di cui all'articolo 38, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto anche ai sensi
dell'articolo 84, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e
dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
si riferisce esclusivamente a contratti di lavoro a tempo
indeterminato.
8. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro
cumulabili. La domanda per le indennita' di cui ai commi 2, 3, 5 e 6
e' presentata all'INPS entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di
domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le
modalita' stabilite dallo stesso.
9. Le indennita' di cui al presente articolo non concorrono alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate
dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 466,5
milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita'
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri
provvedimenti concessori. In relazione all'autorizzazione di spesa di
cui al primo periodo del presente comma trova applicazione quanto
previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.
10. Le indennita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, possono essere richieste, a pena di decadenza,
entro quindici giorni a decorrere dal 30 novembre 2020.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo ad esclusione del
comma 12, pari a 466,5 milioni di euro per l'anno 2020 e, in soli
termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 26,5 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
12. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno
2021, per i contratti di apprendistato di primo livello per la
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore, stipulati nell'anno 2021, e' riconosciuto ai datori di
lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti
pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento
con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1,
comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto,
fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi
contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
13. All'onere derivante dal comma 12, valutato in 1,2 milioni di
euro per l'anno 2021, 3,3 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni
di euro per l'anno 2023, 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1
milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno
2026, si provvede:
a) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
34, comma 6, del presente decreto;
b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di
euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,5
milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190;
c) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1 milione di
euro per l'anno 2023, 1,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 0, 1
milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal comma 12.».
All'articolo 16:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «previsti dalla normativa
» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalla normativa ».
Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:
«Art. 16-bis (Esonero contributivo a favore delle filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori
economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 3). - 1.
Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16, che
svolgono le attivita' identificate dai codici ATECO riportati
nell'Allegato 3, e' riconosciuto il medesimo beneficio anche per il
periodo retributivo del mese di dicembre 2020.
2. L'esonero e' riconosciuto nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 112,2
milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 16-ter (Quarta gamma). - 1. L'articolo 58-bis del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' sostituito dal seguente:
"Art. 58-bis (Interventi per la gestione della crisi di mercato
dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma
evoluta). - 1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei
prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio
2011, n. 77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia
freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo,
conseguente alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, alle
organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle
loro associazioni e' concesso un contributo per far fronte alla
riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi
nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo
periodo dell'anno precedente.
2. Il contributo e' concesso, nel limite complessivo di spesa
di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per la raccolta prima della
maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli
destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base
delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro
dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.
Il contributo e' pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato
del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello
stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo e' ripartito dalle
organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in
ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di
superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo,
l'importo del contributo e' ridotto proporzionalmente tra i soggetti
beneficiari.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali da adottare, sentite le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, entro trenta giorni a far data dal 9 novembre
2020, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione del
presente articolo, nonche' la procedura di revoca del contributo nel
caso in cui non sia rispettata la condizione di cui al comma 2
relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.
4. Il contributo e' concesso nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel
limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto."».
All'articolo 17:
al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «Comitato Olimpico
Nazionale » e' inserita la seguente: «Italiano » e, al secondo
periodo, le parole da: «decreto-legge 14 agosto 2020 » fino alla fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, e dal presente decreto »;
al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 5 del decreto » la
parola: «ministeriale » e' soppressa e le parole: «dal Comitato
Olimpico Nazionale (CONI) » sono sostituite dalle seguenti: «dal CONI
»;
al comma 3, le parole: «decreto legge 9 maggio 2020 » sono
sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 19 maggio 2020 »;
al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite
di spesa di cui al presente articolo e' incrementato degli eventuali
avanzi di spesa disponibili nel bilancio di Sport e Salute S.p.a.
verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennita' di cui
all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o di cui
all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, o di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 »;
al comma 5, le parole: «decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 »
sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui al
presente articolo, si considerano cessati a causa dell'emergenza
epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data
del 31 ottobre 2020 e non rinnovati »;
al comma 6, ultimo periodo, le parole: «trova applicazione di
quanto previsto » sono sostituite dalle seguenti: «si applica quanto
previsto »;
alla rubrica, la parola: «sportivi » e' sostituita dalle
seguenti: «dello sport ».
Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:
«Art. 17-bis (Ulteriori disposizioni a favore dei lavoratori
dello sport). - 1. Per il mese di dicembre 2020, e' erogata dalla
societa' Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 170 milioni di
euro per l'anno 2020, un'indennita' pari a 800 euro in favore dei
lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI,
il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive
associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e
dal CIP, le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche, di
cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i
quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita'. Il predetto
emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del
reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
del Reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19,
20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal presente
decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a
percepire l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di cui
all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di
cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni genere e gli
assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
2. Le domande degli interessati, unitamente
all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1,
sono presentate, entro il 7 dicembre 2020 tramite la piattaforma
informatica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le
politiche giovanili e lo sport, del 6 aprile 2020, alla societa'
Sport e Salute S.p.a. che, sulla base dell'elenco di cui all'articolo
7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal CONI
sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine
cronologico di presentazione.
3. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui
all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o di cui
all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, o di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, o di cui
all'articolo 17 del presente decreto, per i quali permangano i
requisiti, l'indennita' pari a 800 euro e' erogata dalla societa'
Sport e Salute S.p.a., senza necessita' di ulteriore domanda, anche
per il mese di dicembre 2020.
4. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 3 le risorse trasferite a
Sport e Salute S.p.a. per l'anno 2020 sono incrementate di 170
milioni di euro. Per le stesse finalita' di cui ai commi da 1 a 3,
Sport e Salute S.p.a. impiega, ove necessario in considerazione del
numero delle domande pervenute, gli eventuali avanzi di spesa
verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennita' di cui
all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o di cui
all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, o di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, o di cui
all'articolo 17 del presente decreto. Entro il 31 dicembre 2020, le
eventuali risorse residue, di cui al presente comma, sono ripartite
da Sport e Salute S.p.a., tra tutti gli aventi diritto, in parti
uguali, ad integrazione dell'indennita' erogata per il mese di
dicembre 2020.
5. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui ai commi da 1
a 3, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica
anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30
novembre 2020 e non rinnovati.
6. Sport e Salute S.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto
del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica,
con cadenza settimanale, i risultati di tale attivita' all'Autorita'
di governo preposta alle politiche giovanili e lo sport e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del
comma 1, Sport e Salute S.p.a. non prende in considerazione ulteriori
domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili
e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Alla
copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente articolo
provvede Sport e Salute S.p.a. nell'ambito delle proprie
disponibilita' di bilancio.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 17-ter (Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per
le prestazioni professionali). - 1. Ai fini di quanto disposto dagli
articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e
dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, in
materia di requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali
per la riqualificazione energetica degli edifici-ecobonus,
nell'ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in
materia di edilizia di efficienza energetica sotto forma di crediti
di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti
interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito
e gli altri intermediari finanziari, e' fatto obbligo a questi ultimi
di osservare le disposizioni in materia di disciplina dell'equo
compenso previste dall'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012,
n. 247, nei riguardi dei professionisti incaricati degli interventi
per i lavori previsti, iscritti ai relativi ordini o collegi
professionali.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro
per la pubblica amministrazione, garantisce le misure di vigilanza ai
sensi del comma 1, segnalando eventuali violazioni all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, ai fini del rispetto di
quanto previsto dal presente articolo.».
All'articolo 18:
al comma 2, dopo le parole: «di cui alla Tabella 1 » e' inserita
la seguente: «allegata ».
Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:
«Art. 19-bis (Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei
dati inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive). -
1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
dopo il comma 16 e' aggiunto il seguente:
"16-bis. Il Ministero della salute, con frequenza
settimanale, pubblica nel proprio sito internet istituzionale e
comunica ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui
al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro della salute
con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle regioni
interessate, puo' individuare, sulla base dei dati in possesso ed
elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della
salute 30 aprile 2020 in coerenza con il documento in materia di
'Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e
pianificazione nella fase di transizione per il periodo
autunno-invernale', di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre
2020, sentito altresi' sui dati monitorati il Comitato tecnico
scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, una o piu' regioni nel
cui territorio si manifesta un piu' elevato rischio epidemiologico e
in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra
quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero
territorio nazionale. Le ordinanze di cui al secondo periodo sono
efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai
risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure
piu' rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di
efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla
base dei quali sono adottate, salva la possibilita' di reiterazione.
L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello
di rischio o in uno scenario inferiore a quello che ha determinato le
misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione.
Con ordinanza del Ministro della salute, adottata d'intesa con i
Presidenti delle regioni interessate, in ragione dell'andamento del
rischio epidemiologico certificato dalla cabina di regia di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, puo' essere in ogni
momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio
regionale, l'esenzione dall'applicazione delle misure di cui al
secondo periodo. I verbali del Comitato tecnico scientifico e della
cabina di regia di cui al presente articolo sono pubblicati per
estratto in relazione al monitoraggio dei dati nel sito internet
istituzionale del Ministero della salute. Ferma restando l'ordinanza
del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei
quali la stessa e' stata adottata sono pubblicati entro tre giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.".
Art. 19-ter (Prestazioni acquistate dal Servizio sanitario
nazionale da privati accreditati). - 1. All'articolo 4 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, le parole: "Nelle more dell'adozione del decreto
di cui al comma 2, le" sono sostituite dalla seguente: "Le";
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19,
hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attivita'
ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate
destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo del
90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei
contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2020, ferma restando la
garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.
Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attivita'
ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere
rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del
predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo
una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e
province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di
budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla
struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura
che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso
le attivita' previste dai relativi accordi e contratti stipulati per
l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget
assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di
attivita' superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget
previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come
rendicontato dalla medesima struttura interessata.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica
altresi' agli acquisti di prestazioni socio-sanitarie per la sola
parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private
accreditate destinatarie di un budget 2020 come riportato nei
relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020.".
Art. 19-quater (Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura
dei pazienti con COVID-19). - 1. Al fine di procedere all'acquisto e
alla distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura
dei pazienti con COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 44 del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 da
destinare agli interventi di competenza del Commissario straordinario
di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
da trasferire sull'apposita contabilita' speciale intestata al
medesimo Commissario.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 19-quinquies (Disposizioni urgenti per l'esecuzione di test
sierologici e tamponi antigenici rapidi). - 1. Al fine di sostenere e
implementare il sistema diagnostico dei casi di positivita' al virus
SARS-CoV-2, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti i costi massimi per
l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi presso
le strutture sanitarie private accreditate.
Art. 19-sexies (Disposizioni in materia di attivita' svolte
presso le Unita' speciali di continuita' assistenziale e le scuole di
specializzazione in medicina). - 1. Lo svolgimento dell'attivita'
presso le Unita' speciali di continuita' assistenziale (Usca) di cui
all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
compatibile con lo svolgimento dell'attivita' di formazione presso le
scuole di specializzazione in medicina.
Art. 19-septies (Disposizioni per favorire l'accesso a
prestazioni di telemedicina nei piccoli centri). - 1. Al fine di
favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei
cittadini dei piccoli centri urbani, alle farmacie che operano nei
comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti e' riconosciuto un
contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per
cento, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun soggetto
beneficiario e comunque nei limiti di spesa di cui al comma 6, delle
spese per l'acquisto e il noleggio, nell'anno 2021, di
apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di
telemedicina di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della
salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57
del 10 marzo 2011.
2. Le prestazioni di telemedicina di cui al presente articolo
possono essere erogate presso le farmacie di cui al comma 1 previo
accordo con l'azienda sanitaria di riferimento che definisce il tetto
massimo di prestazioni annuali e, nei limiti dello stesso, sulla base
di prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di
libera scelta, applicando le tariffe stabilite dal nomenclatore
tariffario regionale ovvero l'eventuale regime di esenzione previsto,
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il
finanziamento del Servizio sanitario regionale.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti
di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con
particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al
beneficio, alle procedure di concessione e di utilizzo del
contributo, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca
e all'effettuazione dei controlli.
5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e' concesso
ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis".
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,715
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6,
del presente decreto.
Art. 19-octies (Finanziamento della diagnostica molecolare). - 1.
Per consentire il miglioramento dell'efficacia degli interventi di
cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei
progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo
alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che
originano i tumori, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di 5
milioni di euro da destinare per il potenziamento dei test di
Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei
quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, nel limite di
spesa autorizzato ai sensi del presente articolo.
2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di
attuazione del presente articolo anche con riguardo alla destinazione
e distribuzione delle risorse allocate ai sensi del presente
articolo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
34, comma 6, del presente decreto.
Art. 19-novies (Disposizioni finalizzate a facilitare
l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e
nelle altre strutture residenziali). - 1. Al fine di fronteggiare le
criticita' straordinarie derivanti dalla diffusione dell'epidemia da
COVID-19 e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di
protezione individuali (DPI), come individuati dalla circolare del
Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020, e di altri
dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio, per
le residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di riposo, i
centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del
Terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali
pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate
dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano
prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo,
socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per
anziani, persone con disabilita', minori, persone affette da
tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilita', e'
istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un
fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Con decreto del Ministero della salute da adottare, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del fondo di cui al
comma 1 secondo linee guida che consentano alle regioni e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano di garantire la sicurezza di
tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le
strutture di cui al comma 1 e di tener conto della demografia del
processo di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne
residente su base regionale. All'onere di cui al comma 1, pari a 40
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6,
del presente decreto.
Art. 19-decies (Misure urgenti di solidarieta' alimentare). - 1.
Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di
solidarieta' alimentare, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro per l'anno
2020, da erogare a ciascun comune, entro sette giorni a far data dal
24 novembre 2020, sulla base degli allegati 1 e 2 all'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo
2020.
2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la
disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.
3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse
trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza da
COVID-19 possono essere stabilite dagli enti locali fino al 31
dicembre 2020 con delibera della giunta.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 19-undecies (Arruolamento a tempo determinato di medici e
infermieri militari). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi
previsto in materia di modalita', di requisiti, di procedure e di
trattamento giuridico ed economico, per l'anno 2021 e' autorizzato
l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio a tempo
determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile,
e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della
Sanita' militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna
categoria e Forza armata:
a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado
corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina
militare e 8 dell'Aeronautica militare;
b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di
cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20
dell'Aeronautica militare.
2. Le domande di arruolamento possono essere presentate entro il
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della relativa
procedura da parte della Direzione generale del personale militare
sul portale online del sito internet del Ministero della difesa
www.difesa.it e sono definite entro i successivi venti giorni.
3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo
costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure
concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio
permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.
4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del presente articolo
si applica l'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.
5. All'articolo 2197-ter.1, comma 2, lettera a), del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, le parole: "la professione sanitaria infermieristica"
sono sostituite dalle seguenti: "le professioni sanitarie di cui
all'articolo 212, comma 1,".
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
34.
Art. 19-duodecies (Potenziamento della Sanita' militare per
l'emergenza da COVID-19). - 1. Per il potenziamento dei servizi
sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze
connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio
nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici
e presidi igienico-sanitari per incrementare le attuali capacita' di
prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura, e' autorizzata la
spesa complessiva di 7.800.000 euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7.800.000
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del
presente decreto ».
All'articolo 20:
al comma 1, al primo periodo, le parole: « contact tracing » sono
sostituite dalle seguenti: «tracciamento dei contatti » e, al secondo
periodo, le parole: «contatti stretti o casuali » sono sostituite
dalle seguenti: «contatti cosi' come definiti dalla circolare del
Ministero della salute n. 18584 del 29 maggio 2020, e successivi
aggiornamenti, » e dopo le parole: «decreto-legge 30 aprile 2020, n.
28, » sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, »;
il comma « 3 » e' rinumerato comma « 2 » e, al comma 2, le
parole: «Ministro per la salute » sono sostituite dalle seguenti:
«Ministro della salute » e le parole: « art. 122 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 122 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, »;
il comma « 4 » e' rinumerato comma « 3 »;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Dal 1° gennaio 2021 e fino al termine di cui
all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le
attivita' dirette a garantire lo sviluppo, l'implementazione e il
funzionamento della piattaforma e dell'applicazione "Immuni", di cui
all'articolo 6 del medesimo decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, sono
realizzate dalla competente struttura per l'innovazione tecnologica e
la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.».
Dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:
«Art. 20-bis (Disposizioni in materia di attivita' degli
psicologi). - 1. Al fine di garantire la salute e il benessere
psicologico individuale e collettivo nell'eccezionale situazione
causata dall'epidemia da COVID-19 e di assicurare le prestazioni
psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini e agli operatori
sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali
degli psicologi dipendenti e convenzionati nonche' di garantire le
attivita' previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) ai fini
dell'applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri del 13 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
200 del 29 agosto 2006, le aziende sanitarie e gli altri enti del
Servizio sanitario nazionale possono organizzare l'attivita' degli
psicologi in un'unica funzione aziendale.
Art. 20-ter (Contratti d'opera da parte di aziende sanitarie
pubbliche nella Regione Trentino-Alto Adige). - 1. All'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 449 e' inserito
il seguente:
"449-bis. Per il triennio 2020-2022, i contratti di cui al
comma 449 possono essere rinnovati per un'ulteriore annualita' nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato."».
All'articolo 21:
al comma 1, le parole da: « Il Fondo » fino a « e' incrementato »
sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e'
incrementata »;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. In conseguenza anche dei periodi di sospensione
dell'attivita' didattica in presenza negli istituti scolastici, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un
fondo per il recupero dei gap formativi, con una dotazione pari a
5.532.195 euro per l'anno 2021.
6-ter. Le risorse di cui al comma 6-bis sono destinate
esclusivamente all'attivazione di attivita' didattiche
extracurricolari in presenza, con riferimento alle istituzioni
scolastiche del primo ciclo di istruzione, volte anche a sopperire ad
eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento
dell'attivita' didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il
recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel piano triennale
dell'offerta formativa.
6-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti le modalita' di
presentazione delle istanze da parte delle singole istituzioni
scolastiche per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 6-bis,
impiegate per la remunerazione del personale docente, secondo la
disciplina contrattuale vigente, a titolo di attivita' aggiuntive di
insegnamento, nonche' i criteri per il riparto delle medesime, con
riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di
istruzione che, sulla base dei dati relativi ai livelli di
apprendimento degli studenti, si trovano in una situazione di
maggiore svantaggio.
6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a
5.532.195 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6,
del presente decreto.»;
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato
con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e
prorogato con delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020
e del 7 ottobre 2020, sono stanziati, per le finalita' di cui al
comma 2, 2 milioni di euro per l'anno 2021 da trasferire alla Regione
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano per il riparto, nei limiti delle risorse disponibili, in
favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di
competenza. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 34,
comma 6, del presente decreto ».
Dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
«Art. 21-bis (Misure per la proroga dei dottorati di ricerca). -
1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, i dottorandi dell'ultimo anno di corso che abbiano
beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 236, comma 5, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono presentare richiesta di
proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso con
conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo
corrispondente. Della proroga del termine finale del corso possono
fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonche'
i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di
ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di
appartenenza ha facolta' di prolungare il congedo per un periodo pari
a quello della proroga del corso di dottorato. Per le finalita' di
cui al presente comma, il Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 21,6 milioni di euro per
l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 21,6
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6,
del presente decreto. Le eventuali risorse non utilizzate per la
predetta finalita' sono rese disponibili per le altre finalita' del
Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' ».
All'articolo 22:
al comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) al comma 5, le parole: "minori di anni quattordici"
sono sostituite dalle seguenti: "minori di anni sedici" ».
Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
«Art. 22-bis (Congedo straordinario per i genitori in caso di
sospensione dell'attivita' didattica in presenza nelle scuole
secondarie di primo grado). - 1. Limitatamente alle aree del
territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima
gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze
del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020
e dell'articolo 19-bis del presente decreto, nelle quali sia stata
disposta la sospensione dell'attivita' didattica in presenza nelle
scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la
prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile, e'
riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle
suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facolta' di astenersi dal
lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attivita' didattica
in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
2. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1 e'
riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennita' pari al 50
per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto
previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad
eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi
sono coperti da contribuzione figurativa.
3. Il beneficio di cui al presente articolo e' riconosciuto anche
ai genitori di figli con disabilita' in situazione di gravita'
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali
sia stata disposta la sospensione dell'attivita' didattica in
presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i
quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3
novembre 2020.
4. I benefici di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciuti nel
limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla
base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio,
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al
primo periodo, l'INPS procede al rigetto delle ulteriori domande
presentate.
5. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3, e'
autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a
54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per
l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno,
conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020,
si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 22-ter (Disposizioni in materia di trasporto pubblico
locale). - 1. All'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, le parole: "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31
dicembre 2020" sono sostitute dalle seguenti: "nel periodo dal 23
febbraio 2020 al 31 gennaio 2021".
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la dotazione del fondo
previsto dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, e' incrementata di 390 milioni di euro per l'anno 2021.
Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime
finalita' di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento,
nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto
pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti
nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti
all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi
nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un
riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del
decreto di cui al comma 3. Per i servizi aggiuntivi, le regioni e i
comuni, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere,
mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a
operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri
su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonche' ai
titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di
autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni a far data dal 9 novembre 2020, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla
definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia
autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto
pubblico locale e regionale previsti dal comma 2 nonche' per
l'utilizzo delle residue risorse, tenuto conto delle modalita' e dei
criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
n. 340 dell'11 agosto 2020.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi
dell'articolo 34.».
All'articolo 23:
al comma 1, al primo periodo, le parole: « da 2 a 9 » sono
sostituite dalle seguenti: « da 2 a 9-ter » e, al secondo periodo,
dopo le parole: «Resta ferma » sono inserite le seguenti: «fino alla
scadenza del medesimo termine »;
al comma 5, al sesto periodo, le parole: «o formata» sono
sostituite dalle seguenti: «o fermata» e l'ultimo periodo e'
sostituito dai seguenti: «Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano, qualora le parti vi acconsentano, anche alle udienze
preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso,
l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze
nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o
periti, nonche' alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 e 523 del
codice di procedura penale»;
al comma 6, le parole: «legge 1 dicembre» sono sostituite dalle
seguenti: «legge 1° dicembre»;
dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per la
trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375,
ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la Corte di
cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del
procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle
parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione
orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il
procuratore generale formula le sue conclusioni motivate con atto
spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica
certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo
stesso mezzo, l'atto contenente le conclusioni ai difensori delle
parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono
depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura
civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo di posta elettronica
certificata. La richiesta di discussione orale e' formulata per
iscritto dal procuratore generale o dal difensore di una delle parti
entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima
dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata,
alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si
applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade
entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Per i procedimenti
nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere
formulata entro dieci giorni dalla predetta data di entrata in
vigore»;
al comma 9, primo periodo, le parole: «camera di' consiglio» sono
sostituite dalle seguenti: «camera di consiglio»;
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. La copia esecutiva delle sentenze e degli altri
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria di cui all'articolo 475 del
codice di procedura civile puo' essere rilasciata dal cancelliere in
forma di documento informatico previa istanza, da depositare in
modalita' telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato
il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste
in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine,
della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali
sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475,
terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della
parte a favore della quale la spedizione e' fatta. Il documento
informatico cosi' formato e' sottoscritto digitalmente dal
cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi
dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo
previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941,
n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica
amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo
informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della
copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie
analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva
in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico
e munite dell'attestazione di conformita' a norma dell'articolo
16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono
all'originale.
9-ter. In ragione delle limitazioni poste dalle misure
antipandemiche, l'incolpato e il suo difensore possono partecipare
all'udienza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23
febbraio 2006, n. 109, mediante collegamento da remoto, a mezzo dei
sistemi informativi individuati e resi disponibili con provvedimento
del direttore dell'ufficio dei sistemi informativi del Consiglio
superiore della magistratura. Prima dell'udienza, la sezione
disciplinare fa comunicare all'incolpato e al difensore, che abbiano
fatto richiesta di partecipare da remoto, giorno, ora e modalita' del
collegamento »;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. All'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124,
il numero 33-bis e' abrogato.
10-ter. All'articolo 190 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Nel processo amministrativo le modalita' di pagamento
telematico dei diritti di copia sono quelle previste nelle forme e
con le modalita' disciplinate dalle regole tecniche del processo
amministrativo telematico, con decreto del Presidente del Consiglio
di Stato".
10-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono
con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente»;
alla rubrica, le parole: «da CIVID-19» sono sostituite dalle
seguenti: «da COVID-19».
Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
«Art. 23-bis (Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di
appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19). - 1. A
decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi
di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione
sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di
appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del
pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private
o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che
l'imputato manifesti la volonta' di comparire.
(Allegato) (parte 2)
2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico
ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla
cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi
dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con
provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via
telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il
quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le
conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte
di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente
decreto.
3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le
modalita' di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo della
decisione e' comunicato alle parti.
4. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto
dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di
quindici giorni liberi prima dell'udienza ed e' trasmessa alla
cancelleria della corte di appello attraverso i canali di
comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal
comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime
modalita' l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di
partecipare all'udienza.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei
procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello e'
fissata entro quindici giorni a far data dal 9 novembre 2020.
6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei
procedimenti nei quali l'udienza e' fissata tra il sedicesimo e il
trentesimo giorno dalla data del 9 novembre 2020, la richiesta di
discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza e'
formulata entro il termine perentorio di cinque giorni a far data dal
9 novembre 2020.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e
27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e all'articolo
310 del codice di procedura penale. In quest'ultimo caso, la
richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere
formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima
dell'udienza.
Art. 23-ter (Disposizioni sulla sospensione del corso della
prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti
penali, nonche' sulla sospensione dei termini nel procedimento
disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza
epidemiologica da COVID-19). - 1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e
fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi
durante il tempo in cui l'udienza e' rinviata per l'assenza del
testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in
procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per
esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza e'
giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di
quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in
conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio
nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate
con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
della salute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso
della prescrizione e i termini previsti dall'articolo 303 del codice
di procedura penale.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'udienza non puo' essere
differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile
cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo,
in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del
corso della prescrizione e dei termini previsti dall'articolo 303 del
codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di
sessanta giorni.
3. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del
codice di procedura penale, salvo che per il limite relativo alla
durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei
periodi di sospensione di cui al comma 1.
4. Il corso dei termini di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del
decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e' sospeso durante il
tempo in cui il procedimento disciplinare e' rinviato per l'assenza
del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona
citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando
l'assenza e' giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte
dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento
fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul
territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni
attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro della salute. Agli effetti della durata della
sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2.
Art. 23-quater (Unita' ulteriori che concorrono alla
determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico
consolidato delle amministrazioni pubbliche). - 1. Agli enti indicati
nell'elenco 1 annesso al presente decreto, in quanto unita' che,
secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e
regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE)
n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio
2013, concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica
del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, si
applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei
bilanci e sostenibilita' del debito delle amministrazioni pubbliche,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, nonche' quelle in materia di obblighi di
comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di
finanza pubblica.
2. All'articolo 11, comma 6, lettera b), del codice della
giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 174, dopo le parole: "operata dall'ISTAT" sono
aggiunte le seguenti: ", ai soli fini dell'applicazione della
normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica".
Art. 23-quinquies (Estensione delle risorse finanziarie ai
soggetti accolti presso le residenze per l'esecuzione delle misure di
sicurezza). - 1. Al fine di non vanificare la portata innovativa
dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, di
rispettare le misure di prevenzione legate all'emergenza da COVID-19
e contestualmente di implementare la capienza e il numero delle
strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione
delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.
9, e' incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione
di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse del Fondo
unico giustizia da destinare mediante riassegnazione ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, restano acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato».
All'articolo 24:
al comma 1, primo periodo, le parole: «a quanto prevista» sono
sostituite dalle seguenti: «a quanto previsto», le parole: «dalla
legge 77» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge n. 77» e le
parole: «nel decreto stesso» sono sostituite dalle seguenti: «nel
medesimo provvedimento»;
al comma 4:
al primo periodo, le parole da: «mediante posta» fino a
«Ministro della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «mediante
invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel
Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7
del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia»;
al secondo periodo, le parole: «e pubblicato sul Portale» sono
sostituite dalle seguenti: «, pubblicato nel portale»;
all'ultimo periodo, dopo le parole: «relative ai formati degli
atti» sono inserite le seguenti: «e alla sottoscrizione digitale»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando il
messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione
massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il
deposito puo' essere eseguito mediante l'invio di piu' messaggi di
posta elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e'
eseguito entro la fine del giorno di scadenza»;
al comma 5, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 4» e dopo le parole: «nella casella di posta
elettronica certificata dell'ufficio» sono aggiunte le seguenti: «e
dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di
provenienza»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1,
e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al
comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento
informatico e' sottoscritto digitalmente secondo le modalita'
indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica
indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica
per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformita'
all'originale.
6-ter. L'impugnazione e' trasmessa tramite posta elettronica
certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del
difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento
impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalita' e nel
rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la
disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di
procedura penale.
6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei
termini rispettivamente previsti, secondo le modalita' indicate nei
commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso
tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta
elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del
giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.
6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e
6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque
denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli
articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai
reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.
Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in
materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di
impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, e'
trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del
tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura
penale.
6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di
procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del
comma 6-bis l'impugnazione e' altresi' inammissibile:
a) quando l'atto di impugnazione non e' sottoscritto
digitalmente dal difensore;
b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma
6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per
conformita' all'originale;
c) quando l'atto e' trasmesso da un indirizzo di posta
elettronica certificata che non e' presente nel Registro generale
degli indirizzi certificati di cui al comma 4;
d) quando l'atto e' trasmesso da un indirizzo di posta
elettronica certificata che non e' intestato al difensore;
e) quando l'atto e' trasmesso a un indirizzo di posta
elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che
ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o,
nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in
materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di
posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il
tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura
penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati di cui al comma 4.
6-septies. Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che
ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con
ordinanza l'inammissibilita' dell'impugnazione e dispone l'esecuzione
del provvedimento impugnato.
6-octies. Le disposizioni del comma 6-sexies si applicano, in
quanto compatibili, agli atti indicati al comma 6-quinquies.
6-novies. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti
trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da
6-bis a 6-quinquies e della continuita' della tenuta del fascicolo
cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.
6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-novies
si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti
di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli
atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i
reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti
digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata
del giudice competente, ai sensi del comma 4.
6-undecies. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono
con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente».
All'articolo 25:
al comma 1, le parole da: «convertito» fino a «n. 70» sono
sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2020, n. 70»;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «codice del processo
amministrativo, » sono inserite le seguenti: «di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, »;
al comma 3, le parole: «dell'articolo 4» sono sostituite dalle
seguenti: «del comma 1 del citato articolo 4».
All'articolo 26:
al comma 1, le parole da: «dell'art. 85» fino a «n. 126» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 85 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27» e le parole: «art. 91, comma 2, del decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 2, del codice della
giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto»;
al comma 2, all'alinea, le parole: «All'art. 257» sono sostituite
dalle seguenti: «All'articolo 257» e l'ultimo periodo e' sostituito
dal seguente: «All'attuazione delle previsioni di cui al presente
articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica».
All'articolo 27:
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono
con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente».
All'articolo 28:
al comma 1, le parole: «prevista dal comma 1 predetto l'articolo
52» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dal primo comma del
predetto articolo 52»;
al comma 2, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 gennaio 2021».
All'articolo 29:
al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 gennaio 2021», le parole: «e che siano stati gia'
assegnati» sono sostituite dalle seguenti: «o che siano stati
assegnati», le parole: «all'articolo 30-ter, » sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, »
e le parole: «commi uno e due dell'articolo 30-ter» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter»;
al comma 2, le parole: «rispetto ai delitti» sono sostituite
dalle seguenti: «con riferimento ai condannati per delitti» e le
parole: «agli articoli 416-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 416-bis».
All'articolo 30:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 gennaio 2021»;
alla lettera a), le parole: «rispetto ai delitti» sono
sostituite dalle seguenti: «con riferimento ai condannati per
delitti» e le parole: «agli articoli 416-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolo 416-bis»;
al comma 4, dopo le parole: «La procedura di controllo» sono
inserite le seguenti: «di cui al comma 3»;
al comma 6, le parole: «Ai fini dell'applicazione delle pene
detentive di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini
dell'esecuzione della pena detentiva con le modalita' di cui al comma
1»;
dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono
con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente».
All'articolo 31:
al comma 1, le parole: «con regolamento adottato dal» sono
sostituite dalle seguenti: «con regolamento del».
Dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti:
«Art. 31-bis (Misure urgenti in tema di prove orali del concorso
notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione
forense nonche' in materia di elezioni degli organi territoriali e
nazionali degli ordini professionali). - 1. All'articolo 254, comma
3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole:
"programmati sino al 30 settembre 2020" sono soppresse.
2. Il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e dei collegi
professionali, nazionali e territoriali, puo' avvenire, in tutto o in
parte, secondo modalita' telematiche, nel rispetto dei principi di
segretezza e liberta' nella partecipazione al voto.
3. Il consiglio nazionale dell'ordine o del collegio stabilisce,
con proprio regolamento da adottare, secondo le norme previste dai
rispettivi ordinamenti, entro sessanta giorni a far data dal 9
novembre 2020, le modalita' di espressione del voto a distanza e le
procedure di insediamento degli organi.
4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il
consiglio nazionale dell'ordine o del collegio dispone con proprio
provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi
territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in
corso di svolgimento alla data del 9 novembre 2020, per un periodo
non superiore a novanta giorni dalla medesima data.
5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai
sensi del presente articolo e in deroga ai termini di cui
all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi
gli atti emanati dagli ordini e collegi territoriali e nazionali
scaduti.
Art. 31-ter (Differimento dell'entrata in vigore della class
action). - 1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n.
31, le parole: "diciannove mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"venticinque mesi".
Art. 31-quater (Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle
elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della
Repubblica per l'anno 2020). - 1. In considerazione della grave
recrudescenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di
contenere il carattere particolarmente diffusivo del contagio, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, nonche' dall'articolo 21-ter, comma 3, del testo unico
di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le elezioni
suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono
entro il 31 marzo 2021.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad essa si provvede
con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Art. 31-quinquies (Differimento delle elezioni degli organismi
della rappresentanza sindacale). - 1. Tenuto conto dell'emergenza
epidemiologica in atto, con riferimento al periodo contrattuale
2022-2024, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna
amministrazione, necessari per l'accertamento della
rappresentativita' di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021 e
trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) non oltre il 31 marzo dell'anno successivo
dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante
dell'organizzazione sindacale interessata, con modalita' che
garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e
con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in
deroga all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del
2001, gli organismi di rappresentanza del personale anche se le
relative elezioni siano state gia' indette. Le elezioni relative al
rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgono entro il
15 aprile 2022.
2. Gli appositi accordi di cui all'articolo 42, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le elezioni per il
rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie possono prevedere il
ricorso a modalita' telematiche in funzione dello snellimento delle
procedure, anche con riferimento alla presentazione delle liste ed
alle assemblee sindacali.
Art. 31-sexies (Rinvio del federalismo fiscale). - 1. Nelle more
del riordino del sistema della fiscalita' locale, al decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la parola: "2021", ovunque ricorre,
e' sostituita dalla seguente: "2023";
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: "Per gli anni dal 2011 al 2020"
sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2022" e le
parole: "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti:
"A decorrere dall'anno 2023";
2) al comma 3, le parole: "A decorrere dall'anno 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023";
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023";
2) al comma 2, le parole: "entro il 31 luglio 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2022";
d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: "2021" e'
sostituita dalla seguente: "2023".
Art. 31-septies (Disposizioni in materia di razionalizzazione
del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze
con la SOGEI Spa). - 1. All'articolo 4, comma 3-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da: "che, sulla base"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e sono
svolte sulla base delle strategie di sviluppo per l'informatica,
definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di comune
intesa tra i capi dei Dipartimenti. Ciascun Dipartimento del
Ministero dell'economia e delle finanze, fatta eccezione per il
Dipartimento delle finanze relativamente al Sistema informativo della
fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, stipula un apposito accordo
con la Societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, per la progettazione, lo sviluppo e la
conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni
informatiche, della connettivita' e per l'erogazione dei connessi
servizi, secondo il modello relazionale definito dal Dipartimento.
Analoga facolta' e' riconosciuta al Segretariato generale della Corte
dei conti per quanto concerne i sistemi informativi attinenti al
sistema di finanza pubblica. A partire dal 1° gennaio 2021 con uno o
piu' provvedimenti del Capo del Dipartimento dell'amministrazione
generale del personale e dei servizi, sentita la SOGEI Spa, gli
importi dei corrispettivi previsti dalla convenzione per la
realizzazione e gestione delle attivita' informatiche dello Stato
2013-2016 sono rideterminati, in conseguenza della sottoscrizione
degli accordi e dei disciplinari stipulati dai singoli Dipartimenti,
secondo criteri di ripartizione definiti ed applicati nell'ambito
della convenzione, ivi inclusi quelli applicati nell'ambito delle
attivita' di customer satisfaction, approvati dal Comitato di governo
della convenzione relativamente all'anno precedente. Gli effetti
della convenzione di cui al quarto periodo e degli altri accordi e
rapporti contrattuali ad essa correlati cessano a seguito
dell'efficacia di tutti gli accordi previsti al secondo e al terzo
periodo. Il Dipartimento delle finanze, ai sensi dall'articolo 56,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
stipula, d'intesa con le Agenzie fiscali e gli altri enti della
fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto regolativo con
la Societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, per il Sistema informativo della fiscalita'.
Fino alla stipula del nuovo atto regolativo, continuano ad avere
vigore gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di
servizio tra l'Amministrazione finanziaria e la SOGEI Spa".
Art. 31-octies (Responsabilita' per l'inadempimento degli
obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, e risoluzione delle controversie internazionali). - 1.
In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali
alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto
delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del
quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel
corso dell'attuale emergenza da COVID-19, e tenuto conto
dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse
pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, in
deroga all'articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, e all'articolo 17, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017,
n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre
2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di
Stato di cui al citato articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo,
non comporta responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.
2. Al fine di definire modalita' semplificate per l'inserimento
degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa
nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e di razionalizzare il
relativo regime di responsabilita', sono apportate le necessarie
modifiche al regolamento di cui all'articolo 52, comma 6, e
all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro
il 31 dicembre 2022.
3. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni
sui redditi e" sono sostituite dalle seguenti: "vigenti convenzioni
contro le doppie imposizioni sui redditi,";
b) dopo le parole: "legge 22 marzo 1993, n. 99," sono inserite
le seguenti: "e dalla direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10
ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49,
e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative
di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle entrate
adottati in attuazione di tali procedure amichevoli,".
4. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: "Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono
dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorita' competenti
degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli
interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro
le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo
precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi".
Art. 31-novies (Facolta' di estensione del termine di durata dei
fondi immobiliari quotati). - 1. I gestori di fondi di investimento
alternativi che, ai sensi delle previsioni di legge e del regolamento
del fondo, gestiscono fondi immobiliari italiani i cui certificati
rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione,
possono, entro il 31 dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei
partecipanti, modificare il regolamento del fondo secondo le
procedure di cui al presente articolo, per stabilire la possibilita'
di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non
oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo
degli investimenti (la "Proroga Straordinaria"). Tale modifica del
regolamento e' possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti
alla data del 30 novembre 2020, anche nel caso in cui: 1) il relativo
regolamento di gestione gia' preveda la possibilita' di prorogarne la
durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo 11, comma
2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 5 marzo 2015, n. 30 (il "Periodo di Grazia"), ma tale
facolta' non sia stata ancora esercitata alla data del 30 novembre
2020, fermo restando che in tal caso i gestori dovranno eventualmente
avvalersi prima della Proroga Straordinaria e, solo in seguito, della
proroga di cui al Periodo di Grazia; 2) sia gia' stata deliberata la
proroga della durata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 5 marzo 2015, n. 30 ("Periodo di Grazia"), ovvero i fondi
immobiliari anzidetti si trovino nel Periodo di Grazia; 3) il
relativo regolamento di gestione gia' preveda la possibilita' di
avvalersi della proroga straordinaria di cui all'articolo 22, comma
5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 4) la loro
scadenza ricorra entro il 31 dicembre 2020. L'eventuale adozione
della Proroga Straordinaria vale come revoca del Periodo di Grazia, a
partire dalla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria,
fermo restando che una volta scaduto il termine della Proroga
Straordinaria i gestori possono eventualmente avvalersi nuovamente
del Periodo di Grazia solo ed esclusivamente per un termine pari alla
durata residua del Periodo di Grazia alla data di effettiva adozione
della Proroga Straordinaria.
2. I gestori esercitano i poteri di eventuale Proroga
Straordinaria di cui al comma 1, previa approvazione dell'assemblea
dei partecipanti dei fondi. I gestori possono prevedere la riunione
ed il voto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel
rispetto dei termini e delle condizioni, quanto alle modalita' di
svolgimento, di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27. L'avviso di convocazione dell'assemblea e'
pubblicato, anche in deroga ai termini di preavviso previsti nei
regolamenti di gestione, con un preavviso minimo di sette giorni di
calendario. Durante il periodo di Proroga Straordinaria e, nel caso
in cui il gestore vi faccia ricorso, nel successivo Periodo di
Grazia, la misura della commissione di gestione su base annuale e'
ridotta di due terzi rispetto alla commissione di gestione
originariamente indicata nel relativo regolamento al momento
dell'istituzione del fondo gestito ed e' fatto divieto di prelevare
dal fondo provvigioni di incentivo.
3. In quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 22, commi da 5-quater a 5-novies, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116.
4. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in
conformita' al presente articolo si intendono approvate in via
generale ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 19
gennaio 2015, sulla gestione collettiva del risparmio, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2015.
Art. 31-decies (Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126). - 1. All'articolo 58 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "pari a 600 milioni di euro per
l'anno 2020 che costituisce limite di spesa" sono sostituite dalle
seguenti: "pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni
di euro per l'anno 2021 che costituiscono limite di spesa. Le risorse
relative all'anno 2021 concorrono al finanziamento e all'integrazione
delle istanze di contributo gia' presentate entro il 15 dicembre 2020
e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020
nonche' al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di
contributo raccolte con le medesime modalita' e procedure di cui al
comma 6 del presente articolo e al decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 27 ottobre 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020. Al fine di un
celere avvio delle procedure di erogazione del contributo ivi
previsto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali provvede a trasferire al soggetto gestore della misura di
cui all'articolo 6 del citato decreto ministeriale 27 ottobre 2020,
entro il 31 dicembre 2020, un importo pari a 250 milioni di euro";
b) al comma 2, le parole da: "con codice ATECO prevalente" fino
a "materia prima di territorio" sono sostituite dalle seguenti: "con
codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e,
limitatamente alle attivita' autorizzate alla somministrazione di
cibo, 55.10.00, nonche' con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per
l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere
agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima
di territorio. Gli ittiturismi, ai soli fini della presente
procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12".
2. L'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 27 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020, e' conseguentemente adeguato a
quanto previsto al comma 1, lettera a).
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 31-undecies (Disposizioni in materia di infrastrutture
stradali). - 1. In relazione alle infrastrutture autostradali di cui
all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi
avvalere di societa' in house esistenti nel ruolo di concessionari ai
sensi della lettera b) del medesimo comma 1, la societa' da essi a
tale fine individuata puo' procedere, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2437-sexies del codice civile ed anche in deroga allo
statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci,
adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie,
delle azioni di titolarita', alla data del 30 novembre 2020, di
soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di
riscatto, i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti
dall'articolo 2437-quater, secondo comma, del codice civile sono
ridotti rispettivamente a cinque giorni e a dieci giorni e il termine
di cui al quinto comma del medesimo articolo 2437-quater e' ridotto a
venti giorni. Relativamente all'infrastruttura autostradale A22
Brennero-Modena, ai fini della determinazione del valore di
liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del
fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
Art. 31-duodecies (Utilizzo dei materiali legnosi provenienti
dalla manutenzione dei corsi d'acqua). - 1. Al fine di garantire la
riduzione degli oneri relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua a
carico degli enti locali e degli altri enti competenti, nonche' la
produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da
biomassa, il materiale e i residui legnosi provenienti dalla
manutenzione dei corsi d'acqua realizzati in base a progetti
autorizzati dagli enti pubblici preposti, contenenti l'indicazione
topografica e la stima dei materiali ritratti, rispondono ai criteri
della tracciabilita' e rintracciabilita' di cui al decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010, e
sono conseguentemente considerati "biomassa e biogas derivanti da
prodotti agricoli, di allevamento e forestali" ai sensi dell'articolo
2 del suddetto decreto nonche' inclusi nella tabella B del medesimo
decreto.
Art. 31-terdecies (Modifiche al decreto legislativo 28 giugno
2005, n. 139). - 1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine e' istituito il
Comitato pari opportunita' eletto con le modalita' stabilite con
regolamento approvato dal Consiglio nazionale";
b) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera m) e' inserita la
seguente:
"m-bis) predispone l'elenco dei soggetti, alternati per
genere almeno nelle prime posizioni, da trasmettere al presidente del
tribunale nel cui circondario e' istituito l'Ordine per la nomina del
consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al
genere meno rappresentato";
c) all'articolo 21, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Sono ammesse solo le liste nelle quali e' assicurato
l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato
sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per
difetto";
d) all'articolo 25, comma 6, dopo le parole: "nel rispetto
delle proporzioni di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "e
dell'equilibrio tra i generi" ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste
elettorali devono riservare almeno i due quinti dei posti al genere
meno rappresentato";
e) all'articolo 26, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Presso il Consiglio nazionale e' istituito il
Comitato nazionale pari opportunita', i cui componenti sono
costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai
Comitati pari opportunita' locali, oltre a due delegati consiglieri
nazionali".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), non si
applicano ai procedimenti elettorali gia' avviati alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Dopo articolo 32 sono inseriti i seguenti:
«Art. 32-bis (Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e del
Corpo di polizia penitenziaria, nonche' per l'emersione del lavoro
irregolare). - 1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 25
novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica
sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del contagio
da COVID-19, nonche' dello svolgimento dei maggiori compiti comunque
connessi all'emergenza epidemiologica in corso, e' autorizzata, per
l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 62.296.824, di cui euro
48.522.984 per il pagamento delle indennita' di ordine pubblico del
personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi
all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 13.773.840 per
il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
delle Forze di polizia.
2. Al fine di garantire la piena funzionalita' del dispositivo di
soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1°
novembre e fino al 31 dicembre 2020, e per garantire le attivita' di
soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in
condizioni di biocontenimento, a decorrere dal 25 novembre e fino al
31 dicembre 2020, in relazione agli accresciuti impegni connessi
all'emergenza epidemiologica in corso, e' autorizzata, per l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 5.325.302 per il pagamento delle
prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
3. A decorrere dal 31 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, per
consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e
del compenso forfetario di impiego al personale militare medico,
paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale
operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo
svolgimento delle molteplici attivita' aggiuntive necessarie a
contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero
territorio nazionale, e' autorizzata la spesa complessiva di euro
6.507.485, di cui euro 4.338.323 per l'anno 2020 ed euro 2.169.162
per l'anno 2021. I compensi accessori di cui al presente comma
possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di
cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a
quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
4. All'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 23, primo periodo, le parole: "24.615.384 euro per
il 2020 e di 5.384.616 euro per il 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "30.000.000 di euro per l'anno 2021";
b) al comma 25, primo periodo, le parole: "euro 24.615.384 per
l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per l'anno 2021," sono sostituite
dalle seguenti: "30.000.000 di euro per l'anno 2021".
5. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a
garantire, nel piu' gravoso contesto di gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle
attivita' istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti
penitenziari, e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva
di euro 3.636.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti
vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal
16 ottobre al 31 dicembre 2020.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede,
per l'anno 2020, quanto a euro 571.500, mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e, quanto a euro 3.065.000, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
7. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente
articolo, pari a 71,96 milioni di euro per l'anno 2020 e a 26,78
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
34.
Art. 32-ter (Trattazione scritta di udienze civili da parte di
magistrati onorari). - 1. Al fine della corresponsione
dell'indennita' di udienza di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, in favore dei magistrati
onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale,
la modalita' di svolgimento delle udienze civili a trattazione
scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, si intende equiparata alla modalita' di
svolgimento delle udienze civili in presenza.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 32-quater (Contributo in favore delle regioni a statuto
ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in
relazione all'emergenza da COVID-19). - 1. Fermi restando gli
obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto
ordinario di cui all'articolo 1, comma 841, lettera b), della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' assegnato alle regioni a statuto
ordinario un contributo per l'anno 2020 di 250 milioni di euro
ripartito secondo la tabella A, destinato al finanziamento delle
quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020. Il
contributo non concorre alla determinazione del saldo di cui al comma
466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse
conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie
soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 o
riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori stessi non siano
assegnati entro il 31 dicembre 2020. Le variazioni di bilancio
riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello
Stato connesse all'emergenza da COVID-19 possono essere stabilite
dalle regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta. Ai
relativi oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 in termini
di saldo netto da finanziare e a 250 milioni di euro per l'anno 2021
in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi
dell'articolo 34.
+===================================================================+
| Tabella A |
+=======================+======================+====================+
| | | Riparto del |
| | | contributo per la |
|Regioni |Percentuale di riparto|riduzione del debito|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Abruzzo | 3,16%| 7.906.447,37|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Basilicata | 2,50%| 6.246.447,37|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Calabria | 4,46%| 11.151.447,37|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Campania | 10,54%| 26.349.605,26|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Emilia-Romagna | 8,51%| 21.266.447,37|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Lazio | 11,70%| 29.258.289,47|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Liguria | 3,10%| 7.751.973,68|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Lombardia | 17,48%| 43.706.315,79|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Marche | 3,48%| 8.705.921,05|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Molise | 0,96%| 2.393.026,32|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Piemonte | 8,23%| 20.568.026,32|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Puglia | 8,15%| 20.381.710,53|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Toscana | 7,82%| 19.543.289,47|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Umbria | 1,96%| 4.905.131,58|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Veneto | 7,95%| 19.865.921,05|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
| TOTALE | 100,00%| 250.000.000,00|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
2. Per l'anno 2021 e' assegnato alle regioni a statuto ordinario
un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle
categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da
COVID-19. Il riparto del contributo fra le regioni e' effettuato,
sulla base della proposta formulata dalle regioni in sede di
auto-coordinamento, con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro il 31 gennaio 2021 sulla base dei seguenti criteri:
a) quanto a 90 milioni di euro:
1) nella misura del 50 per cento per le regioni
caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di
rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in
tale stato;
2) nella misura del 30 per cento per le regioni
caratterizzate da uno scenario di elevata gravita' e da un livello di
rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in
tale stato;
3) nella misura del 20 per cento per le regioni non
rientranti nelle categorie di cui ai numeri 1) e 2);
b) quanto a 20 milioni di euro considerando le regioni
destinatarie di ordinanze regionali piu' restrittive rispetto a
quanto disposto dai provvedimenti governativi, adottate fino alla
data della proposta di cui al presente comma.
3. All'onere derivante dal comma 2, pari a 110 milioni di euro,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.
Art. 32-quinquies (Misure di ristoro per le famiglie residenti e
per le imprese locali delle isole minori). - 1. In considerazione del
fatto che l'approvvigionamento idrico delle isole minori e' piu'
oneroso rispetto alla media nazionale, a parziale copertura delle
spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa
tariffa nei limiti dello stanziamento di cui al presente articolo,
allo scopo di non gravare ulteriormente sulla precaria situazione
finanziaria creata dalla pandemia alle famiglie residenti e alle
imprese locali, e' disposta la concessione di un trasferimento ai
comuni delle isole minori di euro 3 milioni per l'anno 2021.
2. Il riparto delle risorse di cui al comma 1 e' effettuato con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio
2021, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per
l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai
comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
34, comma 6, del presente decreto.
Art. 32-sexies (Disposizioni in favore dei lavoratori
appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo). - 1. Gli enti locali
sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro di
personale con contratto di lavoro atipico appartenente al bacino PIP
- Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n.
24, in essere o scaduti nell'anno 2020, fino al 31 dicembre 2021.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente
articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente».
All'articolo 33:
al comma 1, le parole: «mediante ai sensi» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi».
Nel titolo III, dopo l'articolo 33 e' aggiunto il seguente:
«Art. 33-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del
presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
L'articolo 34 e' sostituito dal seguente:
«Art. 34 (Disposizioni finanziarie). - 1. Il Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato
di 16 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per
l'anno 2023.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 2 milioni di
euro per l'anno 2025.
3. Le minori entrate derivanti dal comma 7, lettera a), sono
valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.
4. In considerazione delle necessita' connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022 la dotazione
finanziaria complessiva del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
ferma restando la finalita' di assicurare la gratuita' dell'accesso
alla procedura ivi prevista, puo' essere utilizzata anche per le
esigenze connesse alle spese di funzionamento, comunque denominate,
relative, prioritariamente, al sistema di cui all'articolo 32-ter del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998.
5. Gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-ter,
1-quater, 3, 6-bis, 12-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4,
13-septies, 13-novies, 15-bis, 17-bis, 31-decies, 32-bis e 32-quater
e dai commi 6, 10 e 11 del presente articolo sono coerenti con
l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 26
novembre 2020 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica
con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento
presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n.
243. All'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, gli importi, per l'anno 2020, sono
rideterminati come indicato nell'Allegato 5 al presente decreto.
6. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 610 milioni di euro per
l'anno 2021.
7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater,
2, 3, 5, comma 5, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-quinquies, 12-bis,
12-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4,
13-septies, 13-novies, 13-duodecies, 13-terdecies, 13-quaterdecies,
13-quinquiesdecies, 13-septiesdecies, 13-duodevicies, 15, 15-bis, 16,
16-bis, 17, 17-bis, 19-quater, 19-decies, 19-undecies, 20, 21,
22-bis, 22-ter, 31-decies, 32, 32-bis, 32-quater e 33 e dai commi 1,
2, 3, 6, 10 e 11 del presente articolo, determinati complessivamente
in 19.021,356 milioni di euro per l'anno 2020, 7.910,977 milioni di
euro per l'anno 2021, 161,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50
milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2025,
che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini
di indebitamento netto e fabbisogno, in 9.180,177 milioni di euro per
l'anno 2021, in 298,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 73 milioni
di euro per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024 e in
23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da
parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme
trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
c) quanto a 3.390 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui
all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126;
d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 aprile
2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello
stesso decreto ministeriale, come successivamente rideterminato, e'
ridotto di pari importo;
i) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato
dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 93,3 milioni
di euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23
milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189;
n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307;
o) quanto a 30,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
p) quanto a 8.233,1 milioni di euro per l'anno 2021 e, in
termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 69,331 milioni di euro
per l'anno 2020, 8.876,522 milioni di euro per l'anno 2021 e 53,8
milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte
delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 5,
9-quinquies, 12, 12-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies,
13-septies, 13-novies, 19-undecies, 22, 32 e 32-bis e dalla lettera
a) del presente comma;
q) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
r) quanto a 5.260 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
s) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3,
del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;
t) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 9 novembre 2020, non sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per
detto importo definitivamente all'erario;
u) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno,
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative
all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;
v) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
utilizzo degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
z) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
aa) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei
residui passivi perenti della spesa in conto capitale di cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
bb) quanto a 157 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei
residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
cc) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli
effetti dell'articolo 13-duodecies;
dd) quanto a 24.615.384 euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di
cui all'articolo 32-bis, comma 4, lettera b);
ee) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di
cui all'articolo 31-decies, comma 1, lettera a);
ff) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di
cassa, mediante corrispondente riduzione della missione "Fondi da
ripartire", programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
gg) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 5.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto, al fine di assicurare
il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al
ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei
deputati e dal Senato della Repubblica con le relative risoluzioni e,
ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste
dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
9. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
10. Il Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle
partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, e' incrementato di 90
milioni di euro per l'anno 2020. Al fine di accelerare nel 2020
l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime
risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui e' affidato il
servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative
sistemazioni fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente
Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni
effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita,
secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
11. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dagli
articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e 10-bis, e 229, commi 2-bis e
4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli
85, comma 1, 88, comma 2, e 89, comma 4, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per
l'anno 2020 e' consentita la conservazione in conto residui per il
relativo utilizzo nell'esercizio successivo. Conseguentemente, per
tale importo, la previsione di cui all'articolo 265, comma 9, primo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' da intendersi
riferita all'anno 2021.
12. Ai fini dell'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, si considerano utilizzate, oltre alle somme
impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, anche quelle per le quali le amministrazioni destinatarie delle
risorse di cui al comma 8 del citato articolo 265, secondo i
rispettivi ordinamenti, alla data del 20 dicembre 2020, abbiano
adottato gli atti presupposti all'impegno delle risorse. Per gli
interventi di conto capitale non si applica quanto disposto
dall'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e non trova applicazione la disposizione di cui
all'articolo 4-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, relativamente ai termini di cui al comma 3
dell'articolo 34-bis della legge n. 196 del 2009.
13. Le somme destinate all'estinzione delle anticipazioni di
tesoreria previste ai sensi delle disposizioni contenute nei
provvedimenti indicati al comma 8 dell'articolo 265 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono impegnate per la necessaria
regolarizzazione.
14. Le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 12
e 13 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ivi comprese
quelle relative ad ordini di accreditamento derivanti da impegni di
spesa delegata per le quali non ricorrono i presupposti di cui al
comma 12. I competenti organi di controllo vigilano sulla corretta
applicazione del presente comma.
15. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate
dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e'
effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti
capitoli di spesa».
L'allegato 1 e' sostituito dal seguente:
« Allegato 1
(articolo 1)
=====================================================
| Codice ATECO | % |
+===================================+===============+
|493210 - Trasporto con taxi | 100,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|493220 - Trasporto mediante | |
|noleggio di autovetture da rimessa | |
|con conducente | 100,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|493901 - Gestioni di funicolari, | |
|ski-lift e seggiovie se non facenti| |
|parte dei sistemi di transito | |
|urbano o sub-urbano | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|522190 - Altre attivita' connesse | |
|ai trasporti terrestri nca | 100,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|551000 - Alberghi | 150,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|552010 - Villaggi turistici | 150,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|552020 - Ostelli della gioventu' | 150,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|552030 - Rifugi di montagna | 150,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|552040 - Colonie marine e montane | 150,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|552051 - Affittacamere per brevi | |
|soggiorni, case ed appartamenti per| |
|vacanze, bed and breakfast, | |
|residence | 150,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|552052 - Attivita' di alloggio | |
|connesse alle aziende agricole | 150,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|553000 - Aree di campeggio e aree | |
|attrezzate per camper e roulotte | 150,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|559020 - Alloggi per studenti e | |
|lavoratori con servizi accessori di| |
|tipo alberghiero | 150,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|561011 - Ristorazione con | |
|somministrazione | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|561012 - Attivita' di ristorazione | |
|connesse alle aziende agricole | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|561030 - Gelaterie e pasticcerie | 150,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|561041 - Gelaterie e pasticcerie | |
|ambulanti | 150,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|561042 - Ristorazione ambulante | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|561050 - Ristorazione su treni e | |
|navi | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|562100 - Catering per eventi, | |
|banqueting | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|563000 - Bar e altri esercizi | |
|simili senza cucina | 150,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|591300 - Attivita' di distribuzione| |
|cinematografica, di video e di | |
|programmi televisivi | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|591400 - Attivita' di proiezione | |
|cinematografica | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|749094 - Agenzie ed agenti o | |
|procuratori per lo spettacolo e lo | |
|sport | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|773994 - Noleggio di strutture ed | |
|attrezzature per manifestazioni e | |
|spettacoli: impianti luce ed audio | |
|senza operatore, palchi, stand ed | |
|addobbi luminosi | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|799011 - Servizi di biglietteria | |
|per eventi teatrali, sportivi ed | |
|altri eventi ricreativi e | |
|d'intrattenimento | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|799019 - Altri servizi di | |
|prenotazione e altre attivita' di | |
|assistenza turistica non svolte | |
|dalle agenzie di viaggio nca | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|799020 - Attivita' delle guide e | |
|degli accompagnatori turistici | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|823000 - Organizzazione di convegni| |
|e fiere | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|855209 - Altra formazione culturale| 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|900101 - Attivita' nel campo della | |
|recitazione | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|900109 - Altre rappresentazioni | |
|artistiche | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|900201 - Noleggio con operatore di | |
|strutture ed attrezzature per | |
|manifestazioni e spettacoli | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|900209 - Altre attivita' di | |
|supporto alle rappresentazioni | |
|artistiche | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|900309 - Altre creazioni artistiche| |
|e letterarie | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|900400 - Gestione di teatri, sale | |
|da concerto e altre strutture | |
|artistiche | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|920009 - Altre attivita' connesse | |
|con le lotterie e le scommesse | |
|(comprende le sale bingo) | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|931110 - Gestione di stadi | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|931120 - Gestione di piscine | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|931130 - Gestione di impianti | |
|sportivi polivalenti | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|931190 - Gestione di altri impianti| |
|sportivi nca | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|931200 - Attivita' di club sportivi| 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|931300 - Gestione di palestre | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|931910 - Enti e organizzazioni | |
|sportive, promozione di eventi | |
|sportivi | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|931999 - Altre attivita' sportive | |
|nca | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|932100 - Parchi di divertimento e | |
|parchi tematici | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|932910 - Discoteche, sale da ballo | |
|night-club e simili | 400,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|932930 - Sale giochi e biliardi | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|932990 - Altre attivita' di | |
|intrattenimento e di divertimento | |
|nca | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|949920 - Attivita' di | |
|organizzazioni che perseguono fini | |
|culturali, ricreativi e la | |
|coltivazione di hobby | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|949990 - Attivita' di altre | |
|organizzazioni associative nca | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|960410 - Servizi di centri per il | |
|benessere fisico (esclusi gli | |
|stabilimenti termali) | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|960420 - Stabilimenti termali | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|960905 - Organizzazione di feste e | |
|cerimonie | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|493909 - Altre attivita' di | |
|trasporti terrestri di passeggeri | |
|nca | 100,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|503000 - Trasporto di passeggeri | |
|per vie d'acqua interne (inclusi i | |
|trasporti lagunari) | 100,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|619020 - Posto telefonico pubblico | |
|ed Internet Point | 50,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|742011 - Attivita' di fotoreporter | 100,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|742019 - Altre attivita' di riprese| |
|fotografiche | 100,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|855100 - Corsi sportivi e | |
|ricreativi | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|855201 - Corsi di danza | 100,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|920002 - Gestione di apparecchi che| |
|consentono vincite in denaro | |
|funzionanti a moneta o a gettone | 100,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|960110 - Attivita' delle lavanderie| |
|industriali | 100,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|477835 - Commercio al dettaglio di | |
|bomboniere | 100,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|522130 - Gestione di stazioni per | |
|autobus | 100,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|931992 - Attivita' delle guide | |
|alpine | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|743000 - Traduzione e | |
|interpretariato | 100,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|561020 - Ristorazione senza | |
|somministrazione con preparazione | |
|di cibi da asporto | 50,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|910100 - Attivita' di biblioteche | |
|ed archivi | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|910200 - Attivita' di musei | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|910300 - Gestione di luoghi e | |
|monumenti storici e attrazioni | |
|simili | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|910400 - Attivita' degli orti | |
|botanici, dei giardini zoologici e | |
|delle riserve naturali | 200,00% |
+-----------------------------------+---------------+
|205102 - Fabbricazione di articoli | |
|esplosivi | 100,00% |
+-----------------------------------+---------------+
Dopo l'allegato 1 sono aggiunti i seguenti:
« Allegato 2
(articolo 1-bis)
=================================================================
| Codice ATECO | Descrizione | % |
+=================+===================================+=========+
| 47.19.10 |Grandi magazzini | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Empori ed altri negozi non | |
| |specializzati di vari prodotti non | |
| 47.19.90 |alimentari | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di tessuti | |
| |per l'abbigliamento, l'arredamento | |
| 47.51.10 |e di biancheria per la casa | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di filati | |
| 47.51.20 |per maglieria e merceria | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di tende e | |
| 47.53.11 |tendine | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| 47.53.12 |Commercio al dettaglio di tappeti | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di carta da | |
| |parati e rivestimenti per pavimenti| |
| 47.53.20 |(moquette e linoleum) | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di | |
| |elettrodomestici in esercizi | |
| 47.54.00 |specializzati | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di natanti e| |
| 47.64.20 |accessori | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di calzature| |
| 47.72.10 |e accessori | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di articoli | |
| 47.78.34 |da regalo e per fumatori | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di mobili | |
| 47.59.10 |per la casa | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di utensili | |
| |per la casa, di cristallerie e | |
| 47.59.20 |vasellame | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di macchine | |
| |per cucire e per maglieria per uso | |
| 47.59.40 |domestico | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di strumenti| |
| 47.59.60 |musicali e spartiti | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di articoli | |
| |in legno, sughero, vimini e | |
| |articoli in plastica per uso | |
| 47.59.91 |domestico | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di altri | |
| 47.59.99 |articoli per uso domestico nca | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di | |
| |registrazioni musicali e video in | |
| 47.63.00 |esercizi specializzati | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di | |
| 47.71.10 |confezioni per adulti | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di pellicce | |
| 47.71.40 |e di abbigliamento in pelle | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di cappelli,| |
| 47.71.50 |ombrelli, guanti e cravatte | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di articoli | |
| 47.72.20 |di pelletteria e da viaggio | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di orologi, | |
| |articoli di gioielleria e | |
| 47.77.00 |argenteria | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di mobili | |
| 47.78.10 |per ufficio | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di oggetti | |
| 47.78.31 |d'arte (incluse le gallerie d'arte)| 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di oggetti | |
| 47.78.32 |d'artigianato | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di arredi | |
| 47.78.33 |sacri ed articoli religiosi | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di | |
| 47.78.35 |bomboniere | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di | |
| |chincaglieria e bigiotteria | |
| |(inclusi gli oggetti ricordo e gli | |
| |articoli di promozione | |
| 47.78.36 |pubblicitaria) | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di articoli | |
| 47.78.37 |per le belle arti | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di armi e | |
| 47.78.50 |munizioni, articoli militari | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di | |
| |filatelia, numismatica e articoli | |
| 47.78.91 |da collezionismo | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di spaghi, | |
| |cordami, tele e sacchi di juta e | |
| |prodotti per l'imballaggio (esclusi| |
| 47.78.92 |quelli in carta e cartone) | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di articoli | |
| 47.78.94 |per adulti (sexy shop) | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di altri | |
| 47.78.99 |prodotti non alimentari nca | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di libri di | |
| 47.79.10 |seconda mano | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di mobili | |
| 47.79.20 |usati e oggetti di antiquariato | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di indumenti| |
| 47.79.30 |e altri oggetti usati | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Case d'asta al dettaglio (escluse | |
| 47.79.40 |aste via internet) | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio ambulante di| |
| 47.81.01 |prodotti ortofrutticoli | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio ambulante di| |
| 47.81.02 |prodotti ittici | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio ambulante di| |
| 47.81.03 |carne | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio ambulante di| |
| |altri prodotti alimentari e bevande| |
| 47.81.09 |nca | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio ambulante di| |
| |tessuti, articoli tessili per la | |
| 47.82.01 |casa, articoli di abbigliamento | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio ambulante di| |
| 47.82.02 |calzature e pelletterie | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio ambulante di| |
| |fiori, piante, bulbi, semi e | |
| 47.89.01 |fertilizzanti | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio ambulante di| |
| |macchine, attrezzature e prodotti | |
| |per l'agricoltura; attrezzature per| |
| 47.89.02 |il giardinaggio | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio ambulante di| |
| |profumi e cosmetici; saponi, | |
| |detersivi ed altri detergenti per | |
| 47.89.03 |qualsiasi uso | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio ambulante di| |
| 47.89.04 |chincaglieria e bigiotteria | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio ambulante di| |
| |arredamenti per giardino; mobili; | |
| |tappeti e stuoie; articoli | |
| |casalinghi; elettrodomestici; | |
| 47.89.05 |materiale elettrico | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio ambulante di| |
| 47.89.09 |altri prodotti nca | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di prodotti | |
| |vari, mediante l'intervento di un | |
| |dimostratore o di un incaricato | |
| 47.99.10 |alla vendita (porta a porta) | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| 96.02.02 |Servizi degli istituti di bellezza | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| 96.02.03 |Servizi di manicure e pedicure | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| 96.09.02 |Attivita' di tatuaggio e piercing | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| 96.09.03 |Agenzie matrimoniali e d'incontro | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Servizi di cura degli animali da | |
| |compagnia (esclusi i servizi | |
| 96.09.04 |veterinari) | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Altre attivita' di servizi per la | |
| 96.09.09 |persona nca | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
Allegato 3
(articolo 16-bis)
=====================================================================
|Codice Ateco| Descrizione |
+============+======================================================+
| |Coltivazioni agricole e produzione di prodotti |
| 01.xx.xx |animali, caccia e servizi connessi |
+------------+------------------------------------------------------+
| 02.xx.xx |Silvicoltura e utilizzo di aree forestali |
+------------+------------------------------------------------------+
| 03.xx.xx |Pesca e acquacoltura |
+------------+------------------------------------------------------+
| 11.02.10 |Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. |
+------------+------------------------------------------------------+
| 11.02.20 |Produzione di vino spumante e altri vini speciali |
+------------+------------------------------------------------------+
| 11.05.00 |Produzione di birra |
+------------+------------------------------------------------------+
| |Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il |
| |bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, |
| 46.21.22 |patate da semina |
+------------+------------------------------------------------------+
| 46.22.00 |Commercio all'ingrosso di fiori e piante |
+------------+------------------------------------------------------+
| 47.76.10 |Commercio al dettaglio di fiori e piante |
+------------+------------------------------------------------------+
| |Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, |
| 47.89.01 |bulbi, semi e fertilizzanti |
+------------+------------------------------------------------------+
| 55.20.52 |Attivita' di alloggio connesse alle aziende agricole |
+------------+------------------------------------------------------+
| |Attivita' di ristorazione connesse alle aziende |
| 56.10.12 |agricole |
+------------+------------------------------------------------------+
| |Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi |
| 81.30.00 |giardini e aiuole |
+------------+------------------------------------------------------+
| |Servizi di gestione di pubblici mercati e pese |
| 82.99.30 |pubbliche |
+------------+------------------------------------------------------+
Allegato 4
(articolo 1-ter)
=====================================================================
| CODICE |CODICE ATECO| DESCRIZIONE | % |
+============+============+=================================+=======+
| | |Agenti e rappresentanti di | |
| | |carburanti, gpl, gas in bombole e| |
| 461201 | 46 12 01 |simili; lubrificanti | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Agenti e rappresentanti di | |
| | |macchine ed attrezzature per | |
| 461403 | 46 14 03 |ufficio | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Agenti e rappresentanti di mobili| |
| | |in legno, metallo e materie | |
| 461501 | 46 15 01 |plastiche | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Agenti e rappresentanti di | |
| | |articoli casalinghi, porcellane, | |
| 461503 | 46 15 03 |articoli in vetro eccetera | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Agenti e rappresentanti di mobili| |
| | |e oggetti di arredamento per la | |
| | |casa in canna, vimini, giunco, | |
| | |sughero, paglia; scope, spazzole,| |
| 461505 | 46 15 05 |cesti e simili | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Procacciatori d'affari di mobili,| |
| 461506 | 46 15 06 |articoli per la casa e ferramenta| 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Mediatori in mobili, articoli per| |
| 461507 | 46 15 07 |la casa e ferramenta | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Agenti e rappresentanti di | |
| | |vestiario ed accessori di | |
| 461601 | 46 16 01 |abbigliamento | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Agenti e rappresentanti di | |
| 461602 | 46 16 02 |pellicce | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Agenti e rappresentanti di | |
| | |tessuti per abbigliamento ed | |
| | |arredamento (incluse merceria e | |
| 461603 | 46 16 03 |passamaneria) | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Agenti e rappresentanti di | |
| | |camicie, biancheria e maglieria | |
| 461604 | 46 16 04 |intima | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Agenti e rappresentanti di | |
| 461605 | 46 16 05 |calzature ed accessori | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Agenti e rappresentanti di | |
| | |pelletteria, valige ed articoli | |
| 461606 | 46 16 06 |da viaggio | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Agenti e rappresentanti di | |
| | |articoli tessili per la casa, | |
| 461607 | 46 16 07 |tappeti, stuoie e materassi | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Procacciatori d'affari di | |
| | |prodotti tessili, abbigliamento, | |
| | |pellicce, calzature e articoli in| |
| 461608 | 46 16 08 |pelle | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Mediatori in prodotti tessili, | |
| | |abbigliamento, pellicce, | |
| 461609 | 46 16 09 |calzature e articoli in pelle | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Agenti e rappresentanti di | |
| | |prodotti ortofrutticoli freschi, | |
| 461701 | 46 17 01 |congelati e surgelati | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Agenti e rappresentanti di carni | |
| | |fresche, congelate, surgelate, | |
| 461702 | 46 17 02 |conservate e secche; salumi | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Agenti e rappresentanti di latte,| |
| 461703 | 46 17 03 |burro e formaggi | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Agenti e rappresentanti di oli e | |
| | |grassi alimentari: olio d'oliva e| |
| | |di semi, margarina ed altri | |
| 461704 | 46 17 04 |prodotti similari | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Agenti e rappresentanti di | |
| 461705 | 46 17 05 |bevande e prodotti similari | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Agenti e rappresentanti di | |
| | |prodotti ittici freschi, | |
| | |congelati, surgelati e conservati| |
| 461706 | 46 17 06 |e secchi | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Agenti e rappresentanti di altri | |
| | |prodotti alimentari (incluse le | |
| | |uova e gli alimenti per gli | |
| 461707 | 46 17 07 |animali domestici); tabacco | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Procacciatori d'affari di | |
| | |prodotti alimentari, bevande e | |
| 461708 | 46 17 08 |tabacco | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Mediatori in prodotti alimentari,| |
| 461709 | 46 17 09 |bevande e tabacco | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Agenti e rappresentanti di | |
| 461822 | 46 18 22 |apparecchi elettrodomestici | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Agenti e rappresentanti di | |
| | |orologi, oggetti e semilavorati | |
| 461892 | 46 18 92 |per gioielleria e oreficeria | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Agenti e rappresentanti di | |
| | |articoli fotografici, ottici e | |
| | |prodotti simili; strumenti | |
| | |scientifici e per laboratori di | |
| 461893 | 46 18 93 |analisi | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Agenti e rappresentanti di | |
| 461896 | 46 18 96 |chincaglieria e bigiotteria | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Agenti e rappresentanti di altri | |
| | |prodotti non alimentari nca | |
| | |(inclusi gli imballaggi e gli | |
| | |articoli antinfortunistici, | |
| 461897 | 46 18 97 |antincendio e pubblicitari) | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Agenti e rappresentanti di vari | |
| | |prodotti senza prevalenza di | |
| 461901 | 46 19 01 |alcuno | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Procacciatori d'affari di vari | |
| | |prodotti senza prevalenza di | |
| 461902 | 46 19 02 |alcuno | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
| | |Mediatori in vari prodotti senza | |
| 461903 | 46 19 03 |prevalenza di alcuno | 100% |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
Allegato 5
(articolo 34, comma 5)
(importi in milioni di euro)
+-------------------------------------------------------------------+
| RISULTATI DIFFERENZIALI |
+-------------------------------------------------------------------+
| - COMPETENZA - |
+-------------------------------------------------+-----------------+
| Descrizione risultato differenziale | 2020 |
+-------------------------------------------------+-----------------+
|Livello massimo del saldo netto da | |
|finanziare, tenuto conto degli | |
|effetti derivanti dalla presente | |
|legge | -341.000|
+-------------------------------------------------+-----------------+
|Livello massimo del ricorso al | |
|mercato finanziario, tenuto conto | |
|degli effetti derivanti dalla | |
|presente legge (*) | 599.840|
+-------------------------------------------------+-----------------+
+-------------------------------------------------------------------+
| - CASSA - |
+-----------------------------+-------------------------------------+
| Descrizione risultato | |
| differenziale | 2020 |
+-----------------------------+-------------------------------------+
|Livello massimo del saldo | |
|netto da finanziare, tenuto | |
|conto degli effetti derivanti| |
|dalla presente legge | -389.000|
+-----------------------------+-------------------------------------+
|Livello massimo del ricorso | |
|al mercato finanziario, | |
|tenuto conto degli effetti | |
|derivanti dalla presente | |
|legge (*) | 647.840|
+-----------------------------+-------------------------------------+
|(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare |
|prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti |
|con ammortamento a carico dello Stato. |
+-----------------------------+-------------------------------------+
».
Dopo l'allegato 5 e' aggiunto il seguente elenco:
«Elenco 1
(articolo 23-quater, comma 1)
Elenco di enti per i quali la Corte dei conti ha accolto il
ricorso dell'unita' avverso la classificazione operata ai sensi del
SEC 2010 per l'anno 2019:
1. Acquirente unico Spa
2. Societa' finanziaria di promozione della cooperazione
economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest
3. Trentino Sviluppo Spa
4. Finlombarda - Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia
societa' per azioni - Finlombarda Spa
5. Garanzia partecipazioni e finanziamenti Spa - GEPAFIN Spa
6. Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Societa' per azioni -
Finaosta Spa
7. Fondazione Teatro alla Scala di Milano
8. Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia».