La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108
1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei
mutui di cui al comma 2 e' consentita anche in favore
dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole
del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non
abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede
pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio,
l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di
intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del
codice penale. Avverso il provvedimento contrario del giudice
delegato e' ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale non
puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma
2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attivita'
sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a
destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui
al comma 5»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il mutuo puo' essere concesso, anche nel corso delle
indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico
ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle
indagini preliminari medesime»;
c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «data» sono
inserite le seguenti: «di presentazione della denuncia per il delitto
di usura ovvero dalla data»;
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere
concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche
tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli
articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o
patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei confronti dei
soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero
proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non puo'
essere consentita e, ove sia stata disposta, e' sospesa fino
all'esito dei relativi procedimenti»;
e) al comma 9, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
«a) se il procedimento penale per il delitto di usura in
relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si
conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto
dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo a procedere,
di proscioglimento o di assoluzione;
a-bis) quando il procedimento penale non possa ulteriormente
proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte
dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il
provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o
grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice
di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano
elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza
del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri
vantaggi usurari».
2. All'articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996, le
parole da: «rappresentanti» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «due rappresentanti del Ministero dell'economia e
delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due
rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona
del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle
iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del
Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E' previsto un
supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e
supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con
qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata.
La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. Le riunioni
della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque
componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni
interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei
presenti e in caso di parita' di voti prevale quello del presidente».
3. All'articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996, le
parole da: «con l'arresto» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro anni».
4. All'articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996, dopo il
comma 6-bis e' aggiunto il seguente:
«6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1,
e' consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione
anche in riferimento a piu' protesti, purche' compresi nello spazio
temporale di un triennio».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo degli articoli 14, 15, 16 e 17
della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia
di usura), come modificati dalla presente legge:
"Art. 14. 1. E' istituito presso l'ufficio del
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento
delle iniziative anti-racket il «Fondo di solidarieta' per
le vittime dell'usura».
2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza
interesse di durata non superiore al decennio a favore di
soggetti che esercitano attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una
libera arte o professione, i quali dichiarino di essere
vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel
relativo procedimento penale. Il Fondo e' surrogato, quanto
all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei
diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La
concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali.
2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione
dei mutui di cui al comma 2 e' consentita anche in favore
dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento
favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione
che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per
i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per
delitti contro la pubblica amministrazione, la fede
pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio,
l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di
intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e
seguenti del codice penale. Avverso il provvedimento
contrario del giudice delegato e' ammesso reclamo al
tribunale fallimentare, del quale non puo' far parte il
giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del
comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne'
alle attivita' sopravvenute dell'imprenditore fallito e
sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente
all'utilizzo secondo le finalita' di cui al comma 5.
3. Il mutuo puo' essere concesso, anche nel corso delle
indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico
ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel
corso delle indagini preliminari medesime.
4. L'importo del mutuo e' commisurato al danno subito
dalla vittima del delitto di usura per effetto degli
interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti
all'autore del reato. Il Fondo puo' erogare un importo
maggiore quando, per le caratteristiche del prestito
usurario, le sue modalita' di riscossione o la sua
riferibilita' a organizzazioni criminali, sono derivati
alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni
per perdite o mancati guadagni.
5. La domanda di concessione del mutuo deve essere
presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data
di presentazione della denuncia per il delitto di usura
ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia
dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa
deve essere corredata da un piano di investimento e
utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalita'
di reinserimento della vittima del delitto di usura nella
economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo
di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per
pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale
o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.
6. La concessione del mutuo e' deliberata dal
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento
delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria
operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del
D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172. Il
Commissario straordinario puo' procedere alla erogazione
della provvisionale anche senza il parere di detto
comitato. Puo' altresi' valersi di consulenti.
7. I mutui di cui al presente articolo non possono
essere concessi a favore di soggetti condannati per il
reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati
consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero
sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali
ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei
confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di
detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la
concessione del mutuo non puo' essere consentita e, ove sia
stata disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi
procedimenti.
8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla
concessione del mutuo se nel procedimento penale per il
delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione
al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso
dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le
dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento
penale, la concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito
di tale procedimento.
9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di
erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero
delle somme gia' erogate nei casi seguenti:
a) se il procedimento penale per il delitto di usura in
relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati
concessi si conclude con provvedimento di archiviazione,
salvo quanto previsto dalla lettera a-bis), ovvero con
sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di
assoluzione;
a-bis) quando il procedimento penale non possa
ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per
amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba
emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione
o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai
sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura
penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi
documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza
del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi
o di altri vantaggi usurari.
b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di
provvisionale non sono utilizzate in conformita' al piano
di cui al comma 5;
c) se sopravvengono le condizioni ostative alla
concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio
1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono
concesse nei limiti delle disponibilita' del Fondo.
11. Il Fondo e' alimentato:
a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello
Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20
miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di
grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio;
b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai
sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale;
c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
12. E' comunque fatto salvo il principio di unita' di
bilancio di cui all'art. 5, L. 5 agosto 1978, n. 468 , e
successive modificazioni.
13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di
attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge."
"Art. 15. 1. E' istituito presso il Ministero del
tesoro il «Fondo per la prevenzione del fenomeno
dell'usura» di entita' pari a lire 300 miliardi, da
costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno
degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovra'
essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione
di contributi a favore di appositi fondi speciali
costituiti dai confidi, di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 30 per
cento a favore delle fondazioni ed associazioni
riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di
cui al comma 4.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere
concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:
a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura,
separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire
fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito
che concedono finanziamenti a medio termine e
all'incremento di linee di credito a breve termine a favore
delle piccole e medie imprese a elevato rischio
finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata
rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una
garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del
finanziamento stesso pur in presenza della disponibilita'
dei Confidi al rilascio della garanzia;
b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili
con eventuali contributi concessi dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina
con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali
antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilita' e
di professionalita' degli esponenti dei fondi medesimi.
4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la
prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in
apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo
della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso
forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare
dall'atto costitutivo e dallo statuto.
5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro
dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali,
determina con decreto i requisiti patrimoniali delle
fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del
fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilita' e di
professionalita' degli esponenti delle medesime fondazioni
e associazioni.
6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione
del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed
agli intermediari finanziari al fine di favorire
l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo
meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti,
incontrano difficolta' di accesso al credito.
7. Fatte salve le riserve di attivita' previste dalla
legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione
del fenomeno dell'usura esercitano le altre attivita'
previste dallo statuto.
8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e
l'assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, all'istituzione di una commissione costituita da due
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
di cui uno con funzioni di presidente, da due
rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella
persona del Commissario straordinario del Governo per il
coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da
due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e
da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. E' previsto un supplente per ciascuno
dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti
della commissione sono scelti tra i funzionari con
qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o
equiparata. La partecipazione alla commissione e' a titolo
gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando
intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti,
comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in
caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
9. I contributi di cui al presente articolo sono
erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero."
"Art. 16. 1. L'attivita' di mediazione o di consulenza
nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di
intermediari finanziari e' riservata ai soggetti iscritti
in apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro,
che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi.
2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi,
e' specificato il contenuto dell'attivita' di mediazione
creditizia e sono fissate le modalita' per l'iscrizione e
la cancellazione dall'albo, nonche' le forme di pubblicita'
dell'albo medesimo. La cancellazione puo' essere disposta
per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per
gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.
3. I requisiti di onorabilita' necessari per
l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 sono i medesimi
previsti dall'articolo 109 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
4. Ai soggetti che svolgono l'attivita' di mediazione
creditizia si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
5. L'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia
e' compatibile con lo svolgimento di altre attivita'
professionali.
6. La pubblicita' a mezzo stampa dell'attivita' di cui
al comma 1 e' subordinata all'indicazione, nella
pubblicita' medesima, degli estremi della iscrizione
nell'albo di cui allo stesso comma 1.
7. Chiunque svolge l'attivita' di mediazione creditizia
senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 e'
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con
la multa da euro 2.065 a euro 10.329.
8. Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai
promotori finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1
, e alle imprese assicurative.
9. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave,
chi, nell'esercizio di attivita' bancaria, di
intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia,
indirizza una persona, per operazioni bancarie o
finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio
dell'attivita' bancaria o finanziaria, e' punito con la
reclusione da due a quattro anni.".
"Art. 17. 1. Il debitore protestato che abbia adempiuto
all'obbligazione per la quale il protesto e' stato levato e
non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere,
trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.
2. La riabilitazione e' accordata con decreto del
presidente del tribunale su istanza dell'interessato
corredata dai documenti giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore
puo' proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata
dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.
4. Il decreto di riabilitazione e' pubblicato nel
Bollettino dei protesti cambiari ed e' opponibile ai sensi
del comma 3 da chiunque vi abbia interesse.
5.
6. Per effetto della riabilitazione il protesto si
considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto
di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi
al protesto anche dal registro informatico di cui
all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n.
381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre
1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto e'
disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti
competente per territorio non oltre il termine di venti
giorni dalla data di presentazione della relativa istanza,
corredata del provvedimento di riabilitazione.
6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel
comma 1, e' consentita la presentazione di un'unica istanza
di riabilitazione anche in riferimento a piu' protesti,
purche' compresi nello spazio temporale di un triennio.".
Art. 268
Liquidazione controllata
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' domandare con
ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2,
l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi
beni.
2. La domanda puo' essere presentata da un creditore anche in
pendenza di procedure esecutive individuali e, quando l'insolvenza
riguardi l'imprenditore, dal pubblico ministero.
3. Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice
di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli
stipendi, le pensioni, i salari e cio' che il debitore guadagna con
la sua attivita' nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre
al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i
beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo
quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di
legge.
4. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del
concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla
chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti
da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli
2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.
--------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene
riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta
Ufficiale.
La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.
Note all'art. 268:
- Si riporta il testo dell'articolo 545 del codice di
procedura civile:
"Art. 545. Crediti impignorabili.
Non possono essere pignorati i crediti alimentari,
tranne che per cause di alimenti, e sempre con
l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un
giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo
determinata mediante decreto.
Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto
sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese
nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per
maternita', malattie o funerali da casse di assicurazione,
da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di
salario o di altre indennita' relative al rapporto di
lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, possono essere pignorate per crediti
alimentari nella misura autorizzata dal presidente del
tribunale o da un giudice da lui delegato.
Tali somme possono essere pignorate nella misura di un
quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai
comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause
indicate precedentemente non puo' estendersi oltre alla
meta' dell'ammontare delle somme predette.
Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni
contenute in speciali disposizioni di legge.
Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di
indennita' che tengono luogo di pensione o di altri assegni
di quiescenza, non possono essere pignorate per un
ammontare corrispondente alla misura massima mensile
dell'assegno sociale, aumentato della meta'. La parte
eccedente tale ammontare e' pignorabile nei limiti previsti
dal terzo, quarto e quinto comma nonche' dalle speciali
disposizioni di legge.
Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre
indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a
titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di
pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito
su conto bancario o postale intestato al debitore, possono
essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo
dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data
anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla
data del pignoramento o successivamente, le predette somme
possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo,
quarto, quinto e settimo comma, nonche' dalle speciali
disposizioni di legge.
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente
articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti
previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di
legge e' parzialmente inefficace. L'inefficacia e' rilevata
dal giudice anche d'ufficio.".
- Si riporta il testo degli articoli 170, 2749, 2788 e
2855 del codice civile:
"Art. 170. Esecuzione sui beni e sui frutti.
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi
non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva
essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della
famiglia ."
"Art. 2749. Estensione del privilegio.
Il privilegio accordato al credito si estende alle
spese ordinarie per l'intervento nel processo di
esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per
l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli
dell'anno precedente.
Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio
nei limiti della misura legale fino alla data della
vendita."
"Art. 2788. Prelazione per il credito degli interessi.
La prelazione ha luogo anche per gli interessi
dell'anno in corso alla data del pignoramento o, in
mancanza di questo, alla data della notificazione del
precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi
successivamente maturati, nei limiti della misura legale,
fino alla data della vendita."
"Art. 2855. Estensione degli effetti dell'iscrizione.
L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso
grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle
dell'iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie
occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per
il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono
estendere l'ipoteca con patto espresso, purche' sia presa
la corrispondente iscrizione.
Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un
capitale che produce interessi fa collocare nello stesso
grado gli interessi dovuti, purche' ne sia enunciata la
misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi e'
limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al
giorno del pignoramento, ancorche' sia stata pattuita
l'estensione a un maggior numero di annualita'; le
iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno
effetto dalla loro data.
L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello
stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento
dell'annata in corso alla data del pignoramento, pero'
soltanto nella misura legale e fino alla data della
vendita.".
Art. 283
Debitore incapiente
1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di
offrire ai creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno in
prospettiva futura, puo' accedere all'esdebitazione solo per una
volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro
anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilita' rilevanti
che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non
inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilita', ai sensi
del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere
condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e
quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia
in misura pari all'assegno sociale aumentato della meta' moltiplicato
per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo
familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
3. La domanda di esdebitazione e' presentata tramite l'OCC al
giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme
dovute;
b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti
negli ultimi cinque anni;
c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre
anni;
d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di
tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
4. Alla domanda deve essere allegata una relazione
particolareggiata dell'OCC, che comprende:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di
adempiere le obbligazioni assunte;
c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore
impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza ed attendibilita' della
documentazione depositata a corredo della domanda.
5. L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto
finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia
tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in
relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a
mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea
una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.
6. I compensi dell'OCC sono ridotti della meta'.
7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata
la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di
atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione
dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le
modalita' e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a
pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale
relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
8. Il decreto e' comunicato al debitore e ai creditori, i quali
possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi
trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato
nelle forme ritenute piu' opportune il contraddittorio tra i
creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La
decisione e' soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50.
9. L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che
concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestivita' del deposito
della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa
richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza
di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
--------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene
riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta
Ufficiale.
La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.
Note all'art. 283:
- Il D.P.C.M 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento
concernente la revisione delle modalita' di determinazione
e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione
economica equivalente - ISEE) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 gennaio 2014, n. 19.