Decreto legislativo 12/01/2019 N. 14 - Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento nel codice della crisi e dell’insolvenza (d.lgs. 12/01/2019 n. 14)

Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

La definitiva entrata in vigore nel nuovo CCII, di fatto, ha sostituito la Legge 3/2012 che continuerà a essere applicata solo ai vecchi procedimenti. I ricorsi presentati in Tribunale a partire dal 15/07/2022 seguono infatti le regole dettate dal CCII.

Vengono di seguito riepilogate le procedure previste nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza

Art. 74: Concordato minore
E’ precluso ai consumatori che quindi hanno a disposizione solo lo strumento della Ristrutturazione dei debiti del consumatore e la liquidazione controllata.
Il "Concordato minore", come quello "maggiore", è previsto solo nell’ipotesi di continuità salvo che non vi sia un apprezzabile apporto di risorse esterne.
Riguarda quindi professionisti e le imprese "minori" di tutti i tipi.
Migliorata anche la votazione: ora sono sufficienti il 50% dei crediti (prima il 60%) e permane il meccanismo del silenzio-assenso.

Art. 268: Liquidazione controllata del sovraindebitato
La domanda può essere presentata anche da un creditore o, se impresa, dal P.M.
L’accesso non è precluso da eventuali atti in frode ma diventa ostativo alla successiva esdebitazione.
Scompare la relazione particolareggiata dell’OCC che si limiterà solo alla valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione presentata, nonché ad illustrare la situazione economica, patrimoniale finanziaria del debitore.
La durata della procedura è di 3 anni (anziché 4 come previsto nella liquidazione del patrimonio).

Art. 283: Debitore incapiente
Con questo nuovo istituto, si può esdebitare anche chi ha solo debiti e nessun patrimonio, purché meritevole (assenza di atti in frode e mancanza di dolo o colpa grave).
Dovrà eventualmente pagare i creditori solo se entro quattro anni gli pervengano utilità rilevanti che consentano un pagamento superiore al 10% dei creditori stessi.

Crisi da sovraindebitamento

Fase della procedura

  • Viene effettuato il primo incontro per acquisire le necessarie informazioni ed effettuare una prima valutazione in merito alle possibilità di accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (gratuitamente);
  • Viene acquisita la documentazione necessaria, tenuto conto della procedura che verrà scelta, al fine di completare l’analisi della posizione debitoria e la valutazione dell’attivo liquidabile;
  • Viene presentata la domanda per la nomina di un Gestore presso l’OCC competente, ovvero presso il Tribunale nel caso in cui non vi siano OCC nella relativa circoscrizione;
  • Dopo la nomina del Gestore verranno tenuti i rapporti con lo stesso, raccolta e fornita tutta la documentazione necessarie e richiesta dal gestore;
  • Viene redatto il ricorso per l’accesso alla procedura, nonché coadiuvato il Gestore per consentirgli di redigere l’attestazione sulla fattibilità del piano, ovvero la relazione particolareggiata, tenuto conto della procedura che verrà scelta;
  • Viene fornita assistenza nella fase giudiziale della procedura scelta, fino all’apertura, ovvero all’omologazione della procedura;
  • In caso di liquidazione dei beni, se ritenuto necessario, potrà essere fornita assistenza anche nella fase di esecuzione del piano.

Art. 1 decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) (GU Serie Generale n.38 del 14-02-2019 - Suppl. Ordinario n. 6)

Testo legge d.lgs. 12/01/2019 n. 14 acquisito dalla Gazzetta Ufficiale dal seguente link

                     
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
              Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108 
 
  1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Fermo quanto previsto dal  comma  7,  l'erogazione  dei
mutui  di  cui  al  comma   2   e'   consentita   anche   in   favore
dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole
del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo  non
abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al  titolo  VI
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive  modificazioni,
ovvero per  delitti  contro  la  pubblica  amministrazione,  la  fede
pubblica,   l'amministrazione   della   giustizia,   il   patrimonio,
l'economia  pubblica,  l'industria  e  il  commercio,   a   meno   di
intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del
codice  penale.  Avverso  il  provvedimento  contrario  del   giudice
delegato e' ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale  non
puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. 
      2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai  sensi  del  comma
2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle  attivita'
sopravvenute dell'imprenditore fallito e  sono  vincolate,  quanto  a
destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui
al comma 5»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Il mutuo  puo'  essere  concesso,  anche  nel  corso  delle
indagini  preliminari,  previo   parere   favorevole   del   pubblico
ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso  delle
indagini preliminari medesime»; 
    c) al comma  5,  primo  periodo,  dopo  la  parola:  «data»  sono
inserite le seguenti: «di presentazione della denuncia per il delitto
di usura ovvero dalla data»; 
    d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. I mutui di cui al  presente  articolo  non  possono  essere
concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche
tentato, o per taluno dei reati  consumati  o  tentati  di  cui  agli
articoli 380 e 407, comma 2, lettera  a),  del  codice  di  procedura
penale,  ovvero  sottoposti  a  misure  di  prevenzione  personali  o
patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo  34  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159.  Nei  confronti  dei
soggetti indagati  o  imputati  per  taluno  di  detti  reati  ovvero
proposti per le suddette misure, la concessione del  mutuo  non  puo'
essere  consentita  e,  ove  sia  stata  disposta,  e'  sospesa  fino
all'esito dei relativi procedimenti»; 
    e) al comma 9, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti: 
      «a) se il procedimento  penale  per  il  delitto  di  usura  in
relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si
conclude con provvedimento di archiviazione,  salvo  quanto  previsto
dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo  a  procedere,
di proscioglimento o di assoluzione; 
      a-bis) quando il procedimento penale  non  possa  ulteriormente
proseguire per prescrizione del  reato,  per  amnistia  o  per  morte
dell'imputato  e  il  giudice  debba  emettere  per  tali  motivi  il
provvedimento di archiviazione o la sentenza,  in  qualsiasi  fase  o
grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1,  del  codice
di procedura penale,  quando  allo  stato  degli  atti  non  esistano
elementi documentati, univoci e concordanti in  ordine  all'esistenza
del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri
vantaggi usurari». 
  2. All'articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996, le
parole da: «rappresentanti» fino alla fine del comma sono  sostituite
dalle seguenti: «due rappresentanti  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze,  di  cui  uno  con  funzioni  di  presidente,  da  due
rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno  nella  persona
del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento  delle
iniziative  anti-racket  ed  antiusura,  da  due  rappresentanti  del
Ministero dello  sviluppo  economico  e  da  due  rappresentanti  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali.  E'  previsto  un
supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti  effettivi  e
supplenti  della  commissione  sono  scelti  tra  i  funzionari   con
qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia  o  equiparata.
La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. Le  riunioni
della commissione  sono  valide  quando  intervengono  almeno  cinque
componenti,  rappresentanti,  comunque,  le  quattro  amministrazioni
interessate.  Le  deliberazioni  sono  adottate  a  maggioranza   dei
presenti e in caso di parita' di voti prevale quello del presidente». 
  3. All'articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996, le
parole da: «con l'arresto» fino alla fine del comma  sono  sostituite
dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro anni». 
  4. All'articolo 17 della citata legge n.  108  del  1996,  dopo  il
comma 6-bis e' aggiunto il seguente: 
    «6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma  1,
e' consentita la presentazione di un'unica istanza di  riabilitazione
anche in riferimento a piu' protesti, purche' compresi  nello  spazio
temporale di un triennio». 
 
           Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo degli articoli  14,  15,  16  e  17
          della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni  in  materia
          di usura), come modificati dalla presente legge: 
              "Art.  14.  1.  E'  istituito  presso   l'ufficio   del
          Commissario straordinario del Governo per il  coordinamento
          delle iniziative anti-racket il «Fondo di solidarieta'  per
          le vittime dell'usura». 
              2. Il Fondo provvede alla  erogazione  di  mutui  senza
          interesse di durata non superiore al decennio a  favore  di
          soggetti   che   esercitano   attivita'    imprenditoriale,
          commerciale, artigianale o comunque economica,  ovvero  una
          libera arte o professione, i  quali  dichiarino  di  essere
          vittime del delitto di usura e risultino parti  offese  nel
          relativo procedimento penale. Il Fondo e' surrogato, quanto
          all'importo dell'interesse e limitatamente  a  questo,  nei
          diritti della persona offesa verso l'autore del  reato.  La
          concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali. 
              2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7,  l'erogazione
          dei mutui di cui al comma 2 e' consentita anche  in  favore
          dell'imprenditore dichiarato fallito, previo  provvedimento
          favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione
          che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per
          i reati di cui al titolo VI  del  regio  decreto  16  marzo
          1942,  n.  267,  e  successive  modificazioni,  ovvero  per
          delitti  contro  la  pubblica  amministrazione,   la   fede
          pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio,
          l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno  di
          intervenuta riabilitazione ai sensi degli  articoli  178  e
          seguenti  del  codice  penale.  Avverso  il   provvedimento
          contrario  del  giudice  delegato  e'  ammesso  reclamo  al
          tribunale fallimentare, del quale non  puo'  far  parte  il
          giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. 
              2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi  del
          comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne'
          alle attivita'  sopravvenute  dell'imprenditore  fallito  e
          sono  vincolate,  quanto  a  destinazione,   esclusivamente
          all'utilizzo secondo le finalita' di cui al comma 5. 
              3. Il mutuo puo' essere concesso, anche nel corso delle
          indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico
          ministero, sulla base di concreti  elementi  acquisiti  nel
          corso delle indagini preliminari medesime. 
              4. L'importo del mutuo e' commisurato al  danno  subito
          dalla vittima  del  delitto  di  usura  per  effetto  degli
          interessi  e  degli  altri  vantaggi  usurari   corrisposti
          all'autore del reato. Il  Fondo  puo'  erogare  un  importo
          maggiore  quando,  per  le  caratteristiche  del   prestito
          usurario,  le  sue  modalita'  di  riscossione  o  la   sua
          riferibilita' a  organizzazioni  criminali,  sono  derivati
          alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni
          per perdite o mancati guadagni. 
              5. La domanda di  concessione  del  mutuo  deve  essere
          presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data
          di presentazione della denuncia per  il  delitto  di  usura
          ovvero dalla data in  cui  la  persona  offesa  ha  notizia
          dell'inizio delle indagini per il delitto  di  usura.  Essa
          deve  essere  corredata  da  un  piano  di  investimento  e
          utilizzo delle somme richieste che risponda alla  finalita'
          di reinserimento della vittima del delitto di  usura  nella
          economia legale. In nessun caso le somme erogate  a  titolo
          di mutuo o di anticipazione possono essere  utilizzate  per
          pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del  capitale
          o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato. 
              6.  La  concessione  del  mutuo   e'   deliberata   dal
          Commissario straordinario del Governo per il  coordinamento
          delle iniziative anti-racket sulla base  della  istruttoria
          operata dal comitato di cui all'articolo 5,  comma  2,  del
          D.L.  31  dicembre  1991,  n.   419   ,   convertito,   con
          modificazioni, dalla  L.  18  febbraio  1992,  n.  172.  Il
          Commissario straordinario puo'  procedere  alla  erogazione
          della  provvisionale  anche  senza  il  parere   di   detto
          comitato. Puo' altresi' valersi di consulenti. 
              7. I mutui di cui  al  presente  articolo  non  possono
          essere concessi a favore  di  soggetti  condannati  per  il
          reato di usura, anche  tentato,  o  per  taluno  dei  reati
          consumati o tentati di cui agli articoli 380 e  407,  comma
          2, lettera a),  del  codice  di  procedura  penale,  ovvero
          sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali
          ovvero alla speciale misura  di  cui  all'articolo  34  del
          codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
          di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei
          confronti dei soggetti indagati o imputati  per  taluno  di
          detti reati ovvero proposti  per  le  suddette  misure,  la
          concessione del mutuo non puo' essere consentita e, ove sia
          stata disposta, e'  sospesa  fino  all'esito  dei  relativi
          procedimenti. 
              8. I soggetti indicati nel comma 2 sono  esclusi  dalla
          concessione del mutuo se nel  procedimento  penale  per  il
          delitto di usura in cui sono parti offese, ed in  relazione
          al quale hanno proposto la domanda  di  mutuo,  hanno  reso
          dichiarazioni   false   o   reticenti.   Qualora   per   le
          dichiarazioni false o reticenti sia in  corso  procedimento
          penale, la concessione del mutuo e' sospesa fino  all'esito
          di tale procedimento. 
              9. Il Fondo procede alla revoca  dei  provvedimenti  di
          erogazione del mutuo e della provvisionale ed  al  recupero
          delle somme gia' erogate nei casi seguenti: 
              a) se il procedimento penale per il delitto di usura in
          relazione al quale il mutuo o la provvisionale  sono  stati
          concessi si conclude con  provvedimento  di  archiviazione,
          salvo quanto previsto  dalla  lettera  a-bis),  ovvero  con
          sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o  di
          assoluzione; 
              a-bis)  quando  il  procedimento   penale   non   possa
          ulteriormente proseguire per prescrizione  del  reato,  per
          amnistia o per  morte  dell'imputato  e  il  giudice  debba
          emettere per tali motivi il provvedimento di  archiviazione
          o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del  processo,  ai
          sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice  di  procedura
          penale, quando allo stato degli atti non esistano  elementi
          documentati, univoci e concordanti in ordine  all'esistenza
          del danno subito dalla vittima per effetto degli  interessi
          o di altri vantaggi usurari. 
              b)  se  le  somme  erogate  a  titolo  di  mutuo  o  di
          provvisionale non sono utilizzate in conformita'  al  piano
          di cui al comma 5; 
              c)  se  sopravvengono  le  condizioni   ostative   alla
          concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8. 
              10. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano ai fatti verificatisi a partire  dal  1°  gennaio
          1996. Le  erogazioni  di  cui  al  presente  articolo  sono
          concesse nei limiti delle disponibilita' del Fondo. 
              11. Il Fondo e' alimentato: 
              a) da uno stanziamento  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a  lire  20
          miliardi  a  decorrere  dal  1997;  al  relativo  onere  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero   di
          grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro  e'  autorizzato
          ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
          di bilancio; 
              b) dai beni  rivenienti  dalla  confisca  ordinaria  ai
          sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale; 
              c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati. 
              12. E' comunque fatto salvo il principio di  unita'  di
          bilancio di cui all'art. 5, L. 5 agosto 1978, n.  468  ,  e
          successive modificazioni. 
              13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17  della
          legge 23 agosto  1988,  n.  400,  apposito  regolamento  di
          attuazione entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge." 
              "Art. 15. 1.  E'  istituito  presso  il  Ministero  del
          tesoro  il  «Fondo  per   la   prevenzione   del   fenomeno
          dell'usura»  di  entita'  pari  a  lire  300  miliardi,  da
          costituire con quote di 100 miliardi di lire  per  ciascuno
          degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998.  Il  Fondo  dovra'
          essere utilizzato quanto al 70 per cento  per  l'erogazione
          di  contributi  a  favore  di   appositi   fondi   speciali
          costituiti  dai  confidi,  di  cui  all'articolo   13   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 30 per
          cento   a   favore   delle   fondazioni   ed   associazioni
          riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di
          cui al comma 4. 
              2. I contributi  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi ai Confidi alle seguenti condizioni: 
              a) che essi  costituiscano  speciali  fondi  antiusura,
          separati dai fondi rischi ordinari, destinati  a  garantire
          fino all'80 per cento le banche e gli istituti  di  credito
          che   concedono   finanziamenti   a   medio    termine    e
          all'incremento di linee di credito a breve termine a favore
          delle  piccole  e   medie   imprese   a   elevato   rischio
          finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata
          rifiutata una domanda di  finanziamento  assistita  da  una
          garanzia pari ad almeno il 50 per  cento  dell'importo  del
          finanziamento stesso pur in presenza  della  disponibilita'
          dei Confidi al rilascio della garanzia; 
              b) che i contributi di cui al comma 1 siano  cumulabili
          con  eventuali  contributi   concessi   dalle   camere   di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  sentito   il   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina
          con decreto i requisiti  patrimoniali  dei  fondi  speciali
          antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilita' e
          di professionalita' degli esponenti dei fondi medesimi. 
              4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per  la
          prevenzione  del  fenomeno  dell'usura  sono  iscritte   in
          apposito elenco tenuto dal Ministro del  tesoro.  Lo  scopo
          della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso
          forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare
          dall'atto costitutivo e dallo statuto. 
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  sentiti   il   Ministro
          dell'interno  ed  il  Ministro  per  gli  affari   sociali,
          determina  con  decreto  i  requisiti  patrimoniali   delle
          fondazioni e delle  associazioni  per  la  prevenzione  del
          fenomeno dell'usura ed i requisiti  di  onorabilita'  e  di
          professionalita' degli esponenti delle medesime  fondazioni
          e associazioni. 
              6. Le fondazioni e le associazioni per  la  prevenzione
          del fenomeno dell'usura prestano garanzie  alle  banche  ed
          agli  intermediari   finanziari   al   fine   di   favorire
          l'erogazione di finanziamenti a soggetti che,  pur  essendo
          meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti,
          incontrano difficolta' di accesso al credito. 
              7. Fatte salve le riserve di attivita'  previste  dalla
          legge, le fondazioni e le associazioni per  la  prevenzione
          del  fenomeno  dell'usura  esercitano  le  altre  attivita'
          previste dallo statuto. 
              8. Per la gestione del  Fondo  di  cui  al  comma  1  e
          l'assegnazione dei contributi, il Governo  provvede,  entro
          tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, all'istituzione di una commissione costituita da due
          rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
          di  cui  uno   con   funzioni   di   presidente,   da   due
          rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella
          persona del Commissario straordinario del  Governo  per  il
          coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da
          due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e
          da due rappresentanti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. E' previsto un  supplente  per  ciascuno
          dei rappresentanti.  I  componenti  effettivi  e  supplenti
          della  commissione  sono  scelti  tra  i   funzionari   con
          qualifica non inferiore a dirigente  di  seconda  fascia  o
          equiparata. La partecipazione alla commissione e' a  titolo
          gratuito. Le riunioni della commissione sono valide  quando
          intervengono  almeno  cinque  componenti,   rappresentanti,
          comunque,  le  quattro  amministrazioni   interessate.   Le
          deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in
          caso di parita' di voti prevale quello del presidente. 
              9. I  contributi  di  cui  al  presente  articolo  sono
          erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1. 
              10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1  si
          provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
          fini del bilancio triennale  1996-1998,  al  capitolo  6856
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno  1996,  utilizzando  parzialmente   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero." 
              "Art. 16. 1. L'attivita' di mediazione o di  consulenza
          nella concessione di finanziamenti da parte di banche o  di
          intermediari finanziari e' riservata ai  soggetti  iscritti
          in apposito albo istituito presso il Ministero del  tesoro,
          che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. 
              2.  Con  regolamento  del  Governo  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
          sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano  dei  cambi,
          e' specificato il contenuto  dell'attivita'  di  mediazione
          creditizia e sono fissate le modalita' per  l'iscrizione  e
          la cancellazione dall'albo, nonche' le forme di pubblicita'
          dell'albo medesimo. La cancellazione puo'  essere  disposta
          per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e  per
          gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4. 
              3.  I   requisiti   di   onorabilita'   necessari   per
          l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1  sono  i  medesimi
          previsti  dall'articolo  109  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385. 
              4. Ai soggetti che svolgono l'attivita'  di  mediazione
          creditizia  si  applicano,  in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni del  Titolo  VI  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3 maggio  1991,
          n. 143 ,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
          luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni. 
              5. L'esercizio dell'attivita' di mediazione  creditizia
          e'  compatibile  con  lo  svolgimento  di  altre  attivita'
          professionali. 
              6. La pubblicita' a mezzo stampa dell'attivita' di  cui
          al  comma   1   e'   subordinata   all'indicazione,   nella
          pubblicita'  medesima,  degli  estremi   della   iscrizione
          nell'albo di cui allo stesso comma 1. 
              7. Chiunque svolge l'attivita' di mediazione creditizia
          senza essere iscritto nell'albo  indicato  al  comma  1  e'
          punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni  e  con
          la multa da euro 2.065 a euro 10.329. 
              8.  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti   non   si
          applicano alle banche,  agli  intermediari  finanziari,  ai
          promotori    finanziari    iscritti    all'albo    previsto
          dall'articolo 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n.  1
          , e alle imprese assicurative. 
              9. Salvo che il fatto  costituisca  reato  piu'  grave,
          chi,   nell'esercizio    di    attivita'    bancaria,    di
          intermediazione finanziaria  o  di  mediazione  creditizia,
          indirizza  una   persona,   per   operazioni   bancarie   o
          finanziarie, a  un  soggetto  non  abilitato  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria o finanziaria,  e'  punito  con  la
          reclusione da due a quattro anni.". 
              "Art. 17. 1. Il debitore protestato che abbia adempiuto
          all'obbligazione per la quale il protesto e' stato levato e
          non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere,
          trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione. 
              2. La  riabilitazione  e'  accordata  con  decreto  del
          presidente  del  tribunale  su   istanza   dell'interessato
          corredata dai documenti giustificativi. 
              3. Avverso il diniego  di  riabilitazione  il  debitore
          puo' proporre opposizione.  L'opposizione  e'  disciplinata
          dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150. 
              4. Il  decreto  di  riabilitazione  e'  pubblicato  nel
          Bollettino dei protesti cambiari ed e' opponibile ai  sensi
          del comma 3 da chiunque vi abbia interesse. 
              5. 
              6. Per effetto  della  riabilitazione  il  protesto  si
          considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. 
              6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha  diritto
          di ottenere la cancellazione definitiva dei  dati  relativi
          al  protesto  anche  dal  registro   informatico   di   cui
          all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995,  n.
          381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre
          1995, n. 480. La cancellazione dei  dati  del  protesto  e'
          disposta dal responsabile dirigente  dell'ufficio  protesti
          competente per territorio non oltre  il  termine  di  venti
          giorni dalla data di presentazione della relativa  istanza,
          corredata del provvedimento di riabilitazione. 
              6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate  nel
          comma 1, e' consentita la presentazione di un'unica istanza
          di riabilitazione anche in  riferimento  a  piu'  protesti,
          purche' compresi nello spazio temporale di un triennio.". 
                
                            Art. 67 
 
 
              Procedura di ristrutturazione dei debiti 
 
    1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio  dell'OCC,  puo'
proporre ai creditori un piano di  ristrutturazione  dei  debiti  che
indichi in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi  da
sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e puo'  prevedere
il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma. 
    2. La domanda e' corredata dell'elenco: 
    a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme  dovute  e
delle cause di prelazione; 
    b) della consistenza e della composizione del patrimonio; 
    c) degli atti di  straordinaria  amministrazione  compiuti  negli
ultimi cinque anni; 
    d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 
    e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre
entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di
quanto occorre al mantenimento della sua famiglia. 
    3.  La  proposta  puo'  prevedere  anche   la   falcidia   e   la
ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti  di  finanziamento
con cessione del quinto dello  stipendio,  del  trattamento  di  fine
rapporto o della pensione e dalle operazioni di  prestito  su  pegno,
salvo quanto previsto dal comma 4. 
    4. E' possibile prevedere che i  crediti  muniti  di  privilegio,
pegno  o  ipoteca  possano  essere  soddisfatti  non   integralmente,
allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura  non  inferiore  a
quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale  sul
ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di  prelazione,
come attestato dall'OCC. 
    5. E'  possibile  prevedere  anche  il  rimborso,  alla  scadenza
convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo  garantito  da
ipoteca  iscritta  sull'abitazione  principale  del  debitore  se  lo
stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie
obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per
capitale ed interessi scaduto a tale data. 
    6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione
monocratica. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 

                
                               Art. 74 
 
 
                    Proposta di concordato minore 
 
    1. I debitori di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  c),  in
stato  di  sovraindebitamento,  escluso   il   consumatore,   possono
formulare ai creditori una  proposta  di  concordato  minore,  quando
consente di proseguire l'attivita' imprenditoriale o professionale. 
    2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore puo'
essere  proposto  esclusivamente  quando  e'  previsto  l'apporto  di
risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione
dei creditori. 
    3. La proposta di concordato minore ha contenuto  libero,  indica
in modo  specifico  tempi  e  modalita'  per  superare  la  crisi  da
sovraindebitamento  e  puo'  prevedere  il   soddisfacimento,   anche
parziale,  dei  crediti  attraverso  qualsiasi  forma,   nonche'   la
eventuale suddivisione dei creditori in classi. 
    4. Per quanto non previsto dalla presente sezione,  si  applicano
le  disposizioni  del  capo  III  del  presente  titolo   in   quanto
compatibili. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 

                
                              Art. 268 
 
 
                      Liquidazione controllata 
 
    1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' domandare  con
ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27,  comma  2,
l'apertura di una procedura  di  liquidazione  controllata  dei  suoi
beni. 
    2. La domanda puo' essere presentata da  un  creditore  anche  in
pendenza di procedure esecutive individuali  e,  quando  l'insolvenza
riguardi l'imprenditore, dal pubblico ministero. 
    3. Non sono compresi nella liquidazione: 
    a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del  codice
di procedura civile; 
    b) i crediti aventi carattere alimentare e di  mantenimento,  gli
stipendi, le pensioni, i salari e cio' che il debitore  guadagna  con
la sua attivita' nei limiti, indicati dal giudice, di quanto  occorre
al mantenimento suo e della sua famiglia; 
    c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i
beni costituiti in fondo patrimoniale  e  i  frutti  di  essi,  salvo
quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; 
    d) le cose che non possono essere pignorate per  disposizione  di
legge. 
    4. Il deposito  della  domanda  sospende,  ai  soli  effetti  del
concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali  fino  alla
chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti
da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli
2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 268: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 545 del  codice  di
          procedura civile: 
              "Art. 545. Crediti impignorabili. 
              Non possono  essere  pignorati  i  crediti  alimentari,
          tranne  che  per  cause   di   alimenti,   e   sempre   con
          l'autorizzazione del  presidente  del  tribunale  o  di  un
          giudice da  lui  delegato  e  per  la  parte  dal  medesimo
          determinata mediante decreto. 
              Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto
          sussidi di grazia o di  sostentamento  a  persone  comprese
          nell'elenco  dei  poveri,   oppure   sussidi   dovuti   per
          maternita', malattie o funerali da casse di  assicurazione,
          da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. 
              Le somme dovute dai privati a titolo di  stipendio,  di
          salario o di  altre  indennita'  relative  al  rapporto  di
          lavoro o di impiego  comprese  quelle  dovute  a  causa  di
          licenziamento,  possono  essere   pignorate   per   crediti
          alimentari nella  misura  autorizzata  dal  presidente  del
          tribunale o da un giudice da lui delegato. 
              Tali somme possono essere pignorate nella misura di  un
          quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e  ai
          comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. 
              Il pignoramento per il simultaneo concorso delle  cause
          indicate precedentemente non  puo'  estendersi  oltre  alla
          meta' dell'ammontare delle somme predette. 
              Restano  in  ogni  caso  ferme  le  altre   limitazioni
          contenute in speciali disposizioni di legge. 
              Le somme da chiunque dovute a titolo  di  pensione,  di
          indennita' che tengono luogo di pensione o di altri assegni
          di  quiescenza,  non  possono  essere  pignorate   per   un
          ammontare  corrispondente  alla  misura   massima   mensile
          dell'assegno  sociale,  aumentato  della  meta'.  La  parte
          eccedente tale ammontare e' pignorabile nei limiti previsti
          dal terzo, quarto e quinto  comma  nonche'  dalle  speciali
          disposizioni di legge. 
              Le somme dovute a titolo di stipendio,  salario,  altre
          indennita' relative al rapporto di  lavoro  o  di  impiego,
          comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche'  a
          titolo di pensione, di  indennita'  che  tengono  luogo  di
          pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito
          su conto bancario o postale intestato al debitore,  possono
          essere  pignorate,  per  l'importo  eccedente   il   triplo
          dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo  in  data
          anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla
          data del pignoramento o successivamente, le predette  somme
          possono essere pignorate nei  limiti  previsti  dal  terzo,
          quarto, quinto e  settimo  comma,  nonche'  dalle  speciali
          disposizioni di legge. 
              Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente
          articolo  in  violazione  dei  divieti  e  oltre  i  limiti
          previsti dallo stesso  e  dalle  speciali  disposizioni  di
          legge e' parzialmente inefficace. L'inefficacia e' rilevata
          dal giudice anche d'ufficio.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 170, 2749, 2788  e
          2855 del codice civile: 
              "Art. 170. Esecuzione sui beni e sui frutti. 
              L'esecuzione sui beni del fondo e sui  frutti  di  essi
          non puo' aver luogo per debiti che il  creditore  conosceva
          essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni  della
          famiglia ." 
              "Art. 2749. Estensione del privilegio. 
              Il privilegio accordato  al  credito  si  estende  alle
          spese  ordinarie   per   l'intervento   nel   processo   di
          esecuzione. Si estende  anche  agli  interessi  dovuti  per
          l'anno in corso alla data del  pignoramento  e  per  quelli
          dell'anno precedente. 
              Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio
          nei  limiti  della  misura  legale  fino  alla  data  della
          vendita." 
              "Art. 2788. Prelazione per il credito degli interessi. 
              La  prelazione  ha  luogo  anche  per   gli   interessi
          dell'anno  in  corso  alla  data  del  pignoramento  o,  in
          mancanza di  questo,  alla  data  della  notificazione  del
          precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli  interessi
          successivamente maturati, nei limiti della  misura  legale,
          fino alla data della vendita." 
              "Art. 2855. Estensione degli effetti dell'iscrizione. 
              L'iscrizione del  credito  fa  collocare  nello  stesso
          grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca,  quelle
          dell'iscrizione   e   rinnovazione   e   quelle   ordinarie
          occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per
          il credito di maggiori spese giudiziali  le  parti  possono
          estendere l'ipoteca con patto espresso, purche'  sia  presa
          la corrispondente iscrizione. 
              Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione  di  un
          capitale che produce interessi fa  collocare  nello  stesso
          grado gli interessi dovuti, purche'  ne  sia  enunciata  la
          misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi  e'
          limitata alle due annate anteriori e a quella in  corso  al
          giorno  del  pignoramento,  ancorche'  sia  stata  pattuita
          l'estensione  a  un  maggior  numero  di   annualita';   le
          iscrizioni particolari  prese  per  altri  arretrati  hanno
          effetto dalla loro data. 
              L'iscrizione  del  capitale  fa  pure  collocare  nello
          stesso grado gli  interessi  maturati  dopo  il  compimento
          dell'annata in corso  alla  data  del  pignoramento,  pero'
          soltanto  nella  misura  legale  e  fino  alla  data  della
          vendita.". 
                
                              Art. 283 
 
 
                         Debitore incapiente 
 
    1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di
offrire ai creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno in
prospettiva futura, puo'  accedere  all'esdebitazione  solo  per  una
volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del  debito  entro  quattro
anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilita' rilevanti
che  consentano  il  soddisfacimento  dei  creditori  in  misura  non
inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilita', ai sensi
del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. 
    2. La valutazione di rilevanza di cui  al  comma  1  deve  essere
condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito  e
quanto occorrente al mantenimento del debitore e della  sua  famiglia
in misura pari all'assegno sociale aumentato della meta' moltiplicato
per un parametro corrispondente al numero dei  componenti  il  nucleo
familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. 
    3. La domanda di esdebitazione e'  presentata  tramite  l'OCC  al
giudice competente, unitamente alla seguente documentazione: 
    a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione  delle  somme
dovute; 
    b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione  compiuti
negli ultimi cinque anni; 
    c) la copia delle dichiarazioni  dei  redditi  degli  ultimi  tre
anni; 
    d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e  di
tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare. 
    4.   Alla   domanda   deve   essere   allegata   una    relazione
particolareggiata dell'OCC, che comprende: 
    a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; 
    b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del  debitore  di
adempiere le obbligazioni assunte; 
    c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti  del  debitore
impugnati dai creditori; 
    d) la  valutazione  sulla  completezza  ed  attendibilita'  della
documentazione depositata a corredo della domanda. 
    5. L'OCC, nella relazione, deve indicare  anche  se  il  soggetto
finanziatore, ai fini  della  concessione  del  finanziamento,  abbia
tenuto  conto  del  merito  creditizio  del  debitore,  valutato   in
relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario  a
mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si  ritiene  idonea
una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2. 
    6. I compensi dell'OCC sono ridotti della meta'. 
    7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute  utili,  valutata
la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza  di
atti in frode e la mancanza di dolo o colpa  grave  nella  formazione
dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le
modalita' e il termine entro il quale il debitore deve presentare,  a
pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione  annuale
relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2. 
    8. Il decreto e' comunicato al debitore e ai creditori,  i  quali
possono proporre opposizione nel termine di  trenta  giorni.  Decorsi
trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato
nelle  forme  ritenute  piu'  opportune  il  contraddittorio  tra   i
creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto.  La
decisione e' soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50. 
    9. L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che
concede l'esdebitazione,  vigila  sulla  tempestivita'  del  deposito
della dichiarazione di cui  al  comma  7  e,  se  il  giudice  ne  fa
richiesta, compie le verifiche necessarie per  accertare  l'esistenza
di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 283: 
 
              - Il D.P.C.M  5  dicembre  2013,  n.  159  (Regolamento
          concernente la revisione delle modalita' di  determinazione
          e i campi di applicazione dell'Indicatore della  situazione
          economica equivalente - ISEE) e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 gennaio 2014, n. 19.