La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, ha chiarito un tema molto discusso nella prassi: l’imprenditore individuale già cancellato dal Registro delle imprese può accedere al concordato minore?
La risposta della Cassazione è negativa. La domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato è inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII.
La preclusione vale anche quando si tratta di impresa individuale e anche quando il concordato proposto ha natura liquidatoria, eventualmente con apporto di finanza esterna.
La pronuncia supera il contrasto emerso nella giurisprudenza di merito, dove alcuni tribunali avevano ammesso il concordato minore liquidatorio per l’ex imprenditore individuale, soprattutto quando la proposta offriva ai creditori un risultato migliore della liquidazione.
Secondo la Cassazione, la cancellazione dal Registro delle imprese segna invece un limite all’utilizzo dello strumento concordatario. Per i debiti derivanti dall’attività d’impresa cessata resta percorribile, nei limiti di legge, la liquidazione controllata.
Il Correttivo-ter ha rafforzato questa soluzione, agevolando l’accesso dell’imprenditore individuale cancellato alla liquidazione controllata su domanda del debitore, anche in prospettiva di successiva esdebitazione.
La scelta della procedura deve quindi essere valutata con attenzione: per chi ha chiuso una ditta individuale con debiti residui, il concordato minore non è più una strada sicura dopo l’intervento della Cassazione.
Riferimento: Cass. civ., sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141; art. 33, comma 4, CCII; artt. 268 e 282 ss. CCII.