Il Tribunale di Arezzo, con provvedimento del 7 maggio 2026, ha fornito una lettura importante dell’art. 283 CCII in tema di esdebitazione del sovraindebitato incapiente.
La questione riguarda il limite di reddito previsto dalla norma, calcolato prendendo a riferimento l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE.
Secondo il Tribunale, tale soglia non deve essere applicata in modo automatico e non va annualizzata in modo da produrre effetti irragionevoli rispetto alla funzione dell’istituto.
Il superamento della soglia non comporta necessariamente l’esclusione dell’incapienza. Il giudice deve verificare in concreto se, al netto delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e del nucleo familiare, esista una reale utilità distribuibile ai creditori.
La soglia opera quindi come presunzione di incapienza quando il reddito è inferiore al parametro, ma non produce automaticamente l’effetto opposto quando il reddito è superiore.
Il punto centrale resta la concreta capacità del debitore di offrire ai creditori un’utilità apprezzabile, anche tenendo conto dei costi della procedura e dell’alternativa liquidatoria.
La decisione valorizza la funzione dell’esdebitazione dell’incapiente come strumento eccezionale di fresh start per il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire utilità attuali o prospettiche ai creditori.
Riferimento: Tribunale di Arezzo, 7 maggio 2026; art. 283 CCII.