CONCORDATO MINORE PER L’IMPRESA INDIVIDUALE CANCELLATA DAL REGISTRO IMPRESE

CONCORDATO MINORE PER L’IMPRESA INDIVIDUALE CANCELLATA DAL REGISTRO IMPRESE
Il Tribunale di Ancona, con provvedimento del 14 novembre 2023, ha ritenuto ammissibile il ricorso di accesso alla procedura di concordato minore ex art. 74 CCII, presentato da un soggetto, già titolare di una ditta individuale cancellata dal Registro delle Imprese nel 2009. Il Tribunale ha stabilito che “L’imprenditore individuale che ponga fine alla propria attività (…) sopravvive alla cancellazione della ditta e, qualora versi in stato di sovraindebitamento per debiti di impresa (e perciò non di natura consumeristica) non può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 67 CCII. Negare all’imprenditore individuale cessato anche l’accesso alla procedura negoziale di concordato minore (pur se di tipo liquidatorio) determinerebbe una ingiustificata limitazione degli strumenti disponibili per la sua esdebitazione (…)”.

Nel caso di specie il ricorrente nella proposta ha previsto la messa a disposizione di finanza esterna per un importo di € 36.000; in ipotesi liquidatoria l’attivo, consistente unicamente in quote di reddito, avrebbe consentito una soddisfazione inferiore ai creditori.

Tribunale di Vicenza, provv. 11/11/2023

Si fa presente che anche il Tribunale di Vicenza, con provvedimento dell’11 novembre 2023 ha stabilito che limitazioni all’accesso alla procedura di concordato minore prevista dall’art. 33 comma 4 CCII trova applicazione solo alle imprese con forma societaria (e non per l’imprenditore individuale).
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