SOSPENSIONE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

SOSPENSIONE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI
Esecuzioni immobiliari e procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

E’ bene chiarire che le procedure previste dalla Legge 3/2012 non bloccano definitivamente la vendita di eventuali immobili già oggetto di esecuzione immobiliare.

In particolare, nella liquidazione del patrimonio, l’art. 14 quinquies comma 2 lettera b) prevede che “(…) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (…)”.

L’eventuale procedura esecutiva immobiliare verrà pertanto sospesa con il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, tuttavia, il liquidatore nominato potrà decidere se intervenire nell’esecuzione immobiliare, oppure vendere gli immobili con procedure competitive nelle forme di cui all’art. 107 L.F..

La vendita dell’immobile viene pertanto “sospesa”, ma dovrà poi proseguire all’interno di una delle due procedure sopra indicate.

Nella procedura di accordo di composizione della crisi, l’art. 10, comma 2 lettera c) prevede che “(…) sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.”. Si avrà pertanto una sospensione della procedura esecutiva a partire dall’apertura della procedura e fino alla definitività del decreto di omologa.

Infine, nel piano del consumatore, è facoltà del debitore di chiedere la sospensione della procedura esecutiva nel caso in cui la sua prosecuzione vada a incidere negativamente sul piano proposto ai creditori. L’art. 12 bis stabilisce che “(…) quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”.
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