Il Tribunale di Parma, con provvedimento del 20 settembre 2023, ha ritenuto ammissibile il ricorso di accesso alla procedura di liquidazione controllata ex art. 74 CCII dove è previsto il realizzo di attivo per la sola finanza esterna apportata. Nel caso di specie, a fronte di debiti per circa 60 mila euro, era prevista la messa a disposizione, da parte della madre del ricorrente, l’importo di 10 mila euro; il ricorrente non aveva infatti beni liquidabili, né avrebbe potuto mettere a disposizione quote di reddito.
Il Tribunale ha infatti statuito che “(...) deve ritenersi ammissibile l’apertura della liquidazione controllata (al pari, nel vigore della L. 3/2012, della liquidazione del patrimonio) anche quando il debitore, metta a disposizione della massa dei creditori, in assenza di beni mobili ed immobili liquidabili, esclusivamente una somma di denaro erogata da terzi soggetti in funzione della procedura (c.d. “finanza esterna”).”