LIQUIDAZIONE CONTROLLATA ANCHE CON SOLA FINANZA ESTERNA

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA ANCHE CON SOLA FINANZA ESTERNA
Il Tribunale di Parma, con provvedimento del 20 settembre 2023, ha ritenuto ammissibile il ricorso di accesso alla procedura di liquidazione controllata ex art. 74 CCII dove è previsto il realizzo di attivo per la sola finanza esterna apportata. Nel caso di specie, a fronte di debiti per circa 60 mila euro, era prevista la messa a disposizione, da parte della madre del ricorrente, l’importo di 10 mila euro; il ricorrente non aveva infatti beni liquidabili, né avrebbe potuto mettere a disposizione quote di reddito.

Il Tribunale ha infatti statuito che “(...) deve ritenersi ammissibile l’apertura della liquidazione controllata (al pari, nel vigore della L. 3/2012, della liquidazione del patrimonio) anche quando il debitore, metta a disposizione della massa dei creditori, in assenza di beni mobili ed immobili liquidabili, esclusivamente una somma di denaro erogata da terzi soggetti in funzione della procedura (c.d. “finanza esterna”).”
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