Il codice della Crisi e dell’Insolvenza disciplina al capo II le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, comprensive del concordato minore, la cui regolamentazione è collocata alla sezione III.
Il concordato minore permette al debitore sovraindebitato di presentare una proposta ai creditori quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale dello stesso. Possono fruire di tale procedura i soggetti indicati dall’art. 2 comma 1, c) del C.C.I., ovverosia il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start-up innovative salvo la categoria dei consumatori, dunque coloro che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale.
La proposta di concordato presuppone la continuazione dell’attività esercitata dal debitore e prevede la messa a disposizione dei creditori di disponibilità esterne ed ulteriori che maggiorino considerevolmente la possibilità di soddisfarsi degli stessi. Il contenuto della proposta non è prestabilito ma deve indicare con precisione le somme messe a disposizione a favore dei creditori e prospettare i tempi di superamento della crisi da sovraindebitamento. Per dare inizio alla procedura il debitore presenterà la domanda, corredata dalla documentazione prevista dall’art. 75 C.C.I. relativa alle attività e passività e dunque alla propria situazione reddituale e patrimoniale, ad un Organismo di Composizione della Crisi nel circondario del Tribunale competente, che svolgerà i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento. Qualora il Giudice accerti l’ammissibilità della domanda, dichiara aperta la procedura con decreto, invitando i creditori, entro un termine di 30 giorni dalla comunicazione, a manifestare la loro dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato. Il concordato minore viene approvato dai creditori costituenti la maggioranza dei crediti ammessi al voto; diversamente quanto nella proposta sono previste delle classi di creditori, l’approvazione sarà integrata se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi.
Il piano, una volta omologato dal Giudice, il quale ne avrà verificato la fattibilità e l’ammissibilità giuridica, dovrà essere rispettato dal debitore. Vigila sull’esatto adempimento del piano, l’O.C.C., che coadiuverà il debitore nel caso di eventuali difficoltà, anche per il tramite della figura del Giudice.